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Proprietà esclusiva di un muro posto fra due fondi contigui a dislivello.

Facciamo seguito all’articolo relativo al confine per fondi contigui posti a dislivello per chiarire alcuni punti interessanti  e dei quali non avevamo avuto modo di parlarne precedentemente.

Rivediamo la figura da noi rappresentata per due fondi contigui posti appunto a dislivello:

 Secondo l’articolo 887 del codice civile "Se di due fondi uno è superiore e l’altro inferiore , il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore".

 Ebbene, la norma suddetta ha valore solo se il dislivello tra i due fondi è naturale: cioè, non provocato artificialmente da "scavi" oppure da "rialzi" o "riempimenti", eseguiti da uno dei proprietari confinanti.

Ma vediamo sotto l’immagine esplicativa:

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Nella prima figura dell’immagine di cui sopra il proprietario del fondo "B" ha realizzato uno scavo "bcno", e per potere sostenere il terreno di "A" ha dovuto realizzare a sue spese ed all’interno della sua proprietà il muro di sostegno "mnm1n1", per cui detto muro è completamente di proprietà di "B", che dovrà effettuarne la manutenzione e l’eventuale consolidamento.

Diversa invece è la situazione della seconda figura dell’immagine soprastante, in quanto "B" ha inteso rialzare il proprio terreno per renderlo pianeggiante, per cui ha dovuto costruire all’interno della sua proprietà il muro di sostegno, del quale logicamente dovrà effettuare la manutenzione ed il consolidamento.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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