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Quali sono i limiti di una servitù costituita per insufficiente distanza legale

Quali sono i limiti di una servitù costituita per insufficiente distanza legale è una trattativa importante che riassumeremo in questo nuovo articolo.

Però, per prima cosa, va ricordato (Riguardo ai nostri precedenti articoli in materia) che l’indagine sull’attitudine della “costruzione” a creare “intercapedini nocive” va trattata in fatto (cioè dal giudice di merito), caso per caso, poiché la giurisprudenza ha inteso applicare l’art. 873 del Codice civile non meccanicamente, ma in aderenza alle ragioni che lo sor­reggono

Chiarito quanto sopra vediamo adesso: quali sono i limiti di una servitù costituita per insufficiente distanza legale.

Se la norma dell’art. 873  del  codice civile è da considerarsi una “limita­zione legale” al diritto di proprietà, è tuttavia innegabile che una “servitù” possa nascere dalla violazione o inosservanza della norma stessa; e cioè dalla violazione o inosservanza di una distanza legale, ed essere anche usucapita, se apparente, quando alla inerzia del titolare del diritto alla distanza anzidetta si oppon­ga l’esercizio di un contrastante diritto da parte del proprieta­rio del fondo vicino per il tempo necessario alla usucapione.

Se nasce una “servitù” (per esempio per titolo, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia: di cui agli articoli 1058, 1061, 1158 del c.c.), essa deve intendersi limitata, per il suo esercizio, dalle clausole sta­bilite dal titolo, e se questo manca, essa deve riferirsi alle sole norme violate nel momento in cui la servitù stessa si costituisce.

Chiariamo questo concetto con l’esempio della figura seguente:

Se B ha acquistato, in un qualsiasi modo: convenzione, usucapione o destinazione del padre di famiglia, il diritto di tenere il muro cd del suo edificio [costruito dopo quello di A], a m. 1,00 dal confine RS e a m. 2,50 dai muro ab di A (anziché a m. 3,00 come avrebbe dovuto fare a norma dell’art. 873 del codice civile), ha costituito una “servitù” che si riferisce solo all’avvenuta violazione della distanza legale del detto muro cd da quello ab.

Da tale situazione giuridica deriva che, mentre A può aprire una “veduta” v nel muro ab (per l’art. 905 c.c., trovandosi il suo muro a m. 150 dal confine), non altrettanto può fare B nel muro cd, in quanto ciò costituirebbe una nuova violazione, non compresa (e quindi non sanata) dalla costituzione della precedente servitù.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.

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