L’articolo 896 del codice civile cita che qualora i rami di un albero si protendono sul fondo del vicino, questi può sempre chiedere al proprietario dell’albero di tagliarli; e se si tratta delle radici che si addentrano nel sottosuolo dello stesso fondo, è il vicino stesso che può tagliarle.
I frutti che cadono naturalmente nel fondo vicino da quella parte di rami in esso protesi , spettano allo stesso vicino (salvo diverse disposizioni fissate da usi o regolamenti locali).
Si tratta di un diritto imprescrittibile.
Per gli alberi di ulivo sono in vigore norme di legge speciale, trattandosi di alberi la cui produzione è d’interesse dell’economia nazionale.
Il diritto di tenere rami e radici penetranti nel fondo del vicino, può costituirsi con una servitù convenzionale (di accordo).
L’articolo 896 non è applicabile per gli alberi piantati sulle strade pubbliche, in prossimità dei confini con le proprietà confinanti dei privati.
Osservando la figura soprastante, se l’albero M di proprietà di B protende una parte (abc) dei suoi rami sul fondo di A (ed anche un gruppo -efgh- di radici nel sottosuolo di quello stesso fondo) A, in qualunque tempo può chiedere a B di tagliare rami e radici, anzi per queste ultime può reciderle egli stesso.
I frutti caduti naturalmente dai rami (abcd), spettano ad A (salvo prescrizioni derivanti da usi locali locali come detto sopra).
Nulla cambia se sul confine RS vi sia o no una recinzioni , a chiunque appartenente.
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