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Responsabilità, per lavori edili, successive al termine dell’appalto.

A seguito del Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione, che naturalmente abbia dato esito positivo, e quindi con la conseguente accettazione dell’opera da parte del committente ed il pagamento di quanto ancora è dovuto all’appaltatore su quanto aspettatogli, cessano le cause di responsabilità di cui al contratto di appalto firmato dalle parti.

Cessano anche quelle responsabilità dovute a vizi o difformità dell’opera che, pur essendo riconoscibili al momento dell’accettazione della medesima (vizi e difformità "palesi"), non furono rilevate dal committente.

Non cessano invece quelle responsabilità  che la legge pone al di fuori del contratto di appalto a carico dell’appaltatore e che formano una garanzia speciale da valere anche dopo la fine dello stesso appalto.

Queste responsabilità sono meglio definite dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

L’articolo 1667, al 3° comma rende responsabile l’appaltatore per le conseguenze derivanti da difformità o vizi dell’opera rimasti "occulti" (non visibili nè riconoscibili) al momento dell’accettazione finale dell’opera stessa, e poi manifestatosi successivamente.

Queste responsabilità danno diritto al committente di agire contro l’appaltatore, purchè lo faccia entro i due anni dall’avvenuta consegna dell’opera. Dopo tale termine cessa per il committente ogni possibilità di rivalsa nei confronti dellappaltatore.

L’articolo 1667 non si applica nel caso che i vizi siano tali da minacciare il perimetro o la rovina dell’opera : nel qual caso diventa automaticamente applicabile l’articolo 1669 della responsabilità decennale.

L’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce una responsabilità contrattuale di natura colposa, che per derivare da vizio di costruzione si presume senza dubbio a carico dell’appaltatore (salvo naturalmente provare che non vi siano corresponsabilità).

L’articolo 1669 si applica quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, che nel corso di dieci anni dal loro compimento , per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovinino in tutto o in parte , ovvero presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Relativamente all’applicazione di questo articolo il committente o i suoi aventi causa, devono fare una denuncia entro un anno dalla scoperta del vizio o del difetto; ed il suo diritto si prescrive dopo un anno dalla suddetta denuncia.

I difetti di cui all’articolo 1669 devono essere talmente gravi da influire notevolmente sulla stabilità della costruzione, anche se non vi è immediata minaccia di crollo di tutta o in parte di essa.

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