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Ristrutturazioni: Unione Europea – Iva permanente al 10%.

La Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio scorso, prevede la possibilità di un’imposta sul valore aggiunto del 10% sui lavori ad alta intensità di manodopera e quindi una riduzione permanente dell’IVA per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni .Sono esclusi i materiali che costituiscono parte significativa del servizio reso.

I beni significativi, sono  chiaramente individuati dal DM 29 dicembre 1999.

La Direttiva segue la decisione del Consiglio Ecofin (che è l’insieme dei Ministri dell’Economia e delle Finanze dei 27 stati membri della Unione europea riuniti in seno al Consiglio dell’Unione europea) ed è entrata in vigore all’inizio del mese; e deve essere recepita dai singoli Stati membri.

Si rende necessario predisporre appositi atti legislativi, per il fatto che l’applicazione dell’Iva ridotta resta comunque una facoltà di ogno Paese.
 

Alcuni Paesi hanno già adottato aliquote ridotte per le prestazioni che occupano una quantità elevata di lavoratori, limitando però l’agevolazione al 31 dicembre 2010.
Si ricorda che con la Legge Finanziaria 2009,  l’Italia, in attesa dell’autorizzazione di Bruxelles, ha prorogato l’applicazione dell’Iva del 10% fino al 31 dicembre 2011.
 
La nuova Direttiva comunitaria modifica la vecchia direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. L’Ecofin ha infatti verificato che l’applicazione di aliquote Iva diverse da quella normale presentata al Parlamento Europeo, ridotte per quei servizi prestati localmente, non provoca malfunzionamenti sul mercato interno.
Anzi, per certe condizioni si possono causare fattori favorevoli alla creazione di nuova manodopera e per la lotta contro l’economia sommersa.
 
L’allegato III della Direttiva stabilisce delle limitazioni al regime agevolato. Vengono difatti esclusi i materiali, che costituiscono una parte rilevante del valore del servizio reso.
L’aliquota ridotta, verrà quindi applicata fino al raggiungimento del valore complessivo della prestazione, al netto del valore dei beni.

Al momento della fatturazione il contribuente dovrà indicare il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni, quindi, a parte, la quantità del valore dei beni per i quali si potrà applicare l’aliquota ridotta, nonchè quella parte che rimarrà eventualmente soggetta all’Iva al 20%.
 
Per quegli interventi più incisivi di recupero, quali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica, l’aliquota del 10% si applicherà agli interventi eseguiti su tutti i fabbricati.

Detto quanto sopra, l’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventerà permanente in Italia, a seguito dell’iter burocratico del disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 22/09/2009

L’Iva al 10% si applicherà anche alle forniture dei beni finiti, cioè quei beni che, benché siano incorporati nella costruzione, conservano una propria individualità ( porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.).

L’agevolazione spetterà  sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li effettua.

L’applicazione dell’Iva al 10% non comporterà  alcun adempimento come avviene invece per la detrazione Irpef del 36%.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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