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Sentenza 6382/2012 del Consiglio di Stato. Quando un gazebo può essere considerato costruzione a tutti gli effetti.

Questa sentenza può interessare tutti coloro che ottengono l’autorizzazione comunale per installare un gazebo a carattere precario, e poi lo trasformano, magari in vari tempi successivi, in qualcosa di diverso e più stabile.

Parliamo della Sentenza n. 6382/2012 del 12 dicembre 2012 del  Consiglio di Stato che ha interessato la realizzaione di gazebo, appunto a carattere precario, a servizio di un ristorante.

Il gazebo aveva ottenuto anche le autorizzazioni comunali relativamente alla chiusura laterale, tramite infissi in alluminio e vetro, ed alla sostituzione della copertura.

A seguito di un esposto, interveniva la Polizia Municipale, riscontrando che nella struttura era stata rinnovata la pavimentazione ed eseguite opere relative all’impianto  elettrico, di aria condizionata e sonoro.

Rilevato quanto sopra veniva dato inizio, da parte dell’Amministrazione Pubblica all’iter burocratico e faragginoso relativo all’esecuzione di lavori abusivi, con adozione dell’ordinanza di demolizione per le caratteristiche, la consistenza e la stabilità della struttura, anche volumetricamente rilevante, nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e delle norme tutelanti il vigente vincolo paesaggistico.

Dopo il ricorso del proprietario, si percorrevano le varie fasi di giudizio, ed infine, in fase di appello è stata emessa in data 12/12/2012 la suddetta sentenza, con la quale veniva respinto l’appello del ristoratore

Le considerazioni della sentenza appaiono più che motivate, in quanto,".. i gazebo non proprio precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7822)…. Nella specie, l’intervento si era estrinsecato nella sostituzione dell’intera struttura portante con grandi travi in legno fisse; il che, insieme alla ripavimentazione ed alla dotazione d’impianto elettrico, climatizzante e sonoro, era stato correttamente valutato dal comune, così tenuto ad emettere il provvedimento poi gravato, in rapporto ad un intervento implicante un’ampliata volumetria o cubatura e realizzato in area sottoposta a vincolo paesistico e, dunque, non tollerante autorizzazioni postume"

Pertanto il Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale respingeva l’appello del proprietario.

E’ una sentenza che farà riflettere molti proprietari di gazebo, che, magari, non prestando attenzione a possibili ricorsi di vicini, di passanti o di Forze di Polizia Urbana, trasformano dette strutture in comodi ambienti di relax: trasformazioni apprezzabili, ma purtroppo non consentite edalle vigenti leggi.

In questa fase vorremmo fare un appunto, richiamando alla cautela tanti amministratori locali, i quali autorizzando "strutture precarie" a tempo determinato, creano in definitiva una serie di manufatti destinati a durare nel tempo.

Quindi, è la parola "Precario", che non dovebbe esistere,  e non esiste in urbanistica.

Eventualmente, per strutture commerciali con le quali molti devono vivere, dovrebbero essere rilasciate autorizzazioni diverse, tutelate da convenzioni, da atti di obbligazione e da fideyussioni, e che possano garantire, a semplice richiesta dei concedenti, la rimozione immediata dei manufatti stessi.

Come è facile comprendere dal caso soprastante, con alcune autorizzazioni si è consentito di realizzare qualcosa di più di un semplice gazebo, facendo spendere inutilmente soldi ad un cittadino; ma quando è intervenuto un esposto, è diventato oltremodo difficile sostenere ciò che si è autorizzato ed anzi è stato necessario intervenire per fare rimuovere detta struttura.

Sono stati spesi inutilmente soldi pubblici, dovuti al tempo perduto per stare dietro ad una pratica di abusivismo, per pagare i legali e per altro ancora non ben quantificabile

 Quindi, sempre a nostro parere, le Amministrazioni Pubbliche dovrebbero essere molto caute a rilasciare le autorizzazioni precarie.

Sotto, in modello Word doc 1997/2003 riportiamo la copia della sentenza stessa.

    Sentenza 6382/2012del Consiglio di Stato.

 

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