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Una importante sentenza. Non si deve osservare distanza dagli abusivi

Una importante sentenza. Non si deve osservare distanza dagli abusivi.

Una sentenza veramente basilare, che può interessare molti lettori, in un Paese quale il nostro, nel quale, purtroppo abbonda l’abusivismo mai sanato.

La sentenza n° 3968 del 21 agosto 2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV, costituisce, senza dubbio, un atto legislativo di primaria importanza, in quanto stabilisce che in caso di nuova edificazione non è dovuto il rispetto delle distanze di legge dai manufatti realizzati abusivamente: in questo caso specifico si trattava di rispettare la distanza di 10 metri stabilita dall’articolo 9 del decreto ministeriale n°1444 del 2 aprile 1968.

Vediamo sotto il susseguirsi dei fatti che hanno portato a questa sentenza.

La signora PDF aveva avuto dal Comune un Permesso di Costruzione per demolire e ricostruire una quota parte del proprio fabbricato presentando nei propri elaborati grafici la distanza di 10 mt senza conteggiare la veranda abusiva.

Il Comune a seguito di intervento del vicino sig. MC, effettuava delle misurazione riscontrando che la distanza tra la nuova costruzione e l’edificio di MC era in realtà pari a metri 8,90, inferiori quindi ai 10 metri di cui al suddetto DM 1444/68.

Detta misura veniva presa tra l’erigendo edificio delle richiedente e la veranda abusiva di proprietà di MC

Il Comune, a questo punto ritirava, in autotutela, il permesso rilasciato alla DPF per le seguenti motivazioni:
 “dagli ulteriori accertamenti effettuati emerge che … tra l’erigendo fabbricato e la veranda abusivamente realizzata dal sig. MC vi è una distanza pari a mt 8,90….. e nei grafici presentati dalla sig.ra DPF, la detta veranda non viene rappresentata, con la conseguenza che la distanza tra i fabbricati risulta maggiore di m. 10,00”;
- “in altri termini, la misurazione della distanza tra i fabbricati effettuata dalla sig.ra DPF. non coincide con quella effettuata dal Comune semplicemente perché la medesima non tiene conto della veranda realizzata dal sig. MC in ampliamento del proprio fabbricato”.

Seguiva a ciò un un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune contro la DPF in virtù dell’annullamento del Permesso di costruzione.   

A tali fatti è seguito il ricorso della richiedente al TAR della Campania, contro il Comune e il confinante, con varie motivazioni.

Il Tar riteneva di non poter accettare  l’eccezione sollevata dal Comune dal controinteressato, secondo cui l’edificio realizzato dalla DPF e di cui al titolo abilitativo edilizio annullato era da considerarsi successiva rispetto al manufatto abusivamente realizzato da MC, poichè consistente non in una ricostruzione dell’edificio originario, bensì in una nuova costruzione, assoggettata, come tale, al rispetto della distanza legale minima dal fabbricato antistante, realizzato precedentemente;  infatti non è condivisibile il fatto che la distanza legale debba essere misurata tenendo conto anche delle opere abusive confinanti, quale, appunto, la veranda chiusa da MC,  poiché il riconoscimento di tale tesi condurrebbe, in particolare al risultato aberrante che, a causa di un illecito ampliamento dell’edificio in proprietà di MC., la ricorrente si vedrebbe costretta ad arretrare il proprio manufatto rispetto alla sua legittima ubicazione originaria.


Il successivo ricorso al Consiglio di Stato portava alle seguenti conclusioni:

Al riguardo il Collegio ha ritenuto di dover confermare la tesi espressa dal TAR in base al quale l’abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare

Parimenti è corretta l’ omessa valutazione, ai fini del calcolo della distanza legale, del passo esterno su quale è stata successivamente realizzata dall’appellante la veranda “presuntivamente” abusiva. 

Tale preesistenza, prescindendo quindi dalla veranda, sarebbe stata sufficiente per imporre il rispetto della distanza legale di 10 mt., precludendo pertanto all’appellata di realizzare una costruzione a distanza inferiore (mt 8,80).


Pertanto la semplice preesistenza di una resede ove grava una veranda abusiva non è suscettibile, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzata per un ampliamento volumetrico dell’edificio e  non costituisce una situazione edilizia rilevante, e quindi idonea a legittimamente imporre il rispetto dei 10 mt. alla erigenda costruzione frontista.


In conclusione il Consiglio di Stato ha respinto  il ricorso data l’erroneità della tesi del Comune e dell’appellante MC, secondo i quali  “ chi costruisce dopo è tenuto a rispettare la norma sulla distanza dei fabbricati ancorché il fabbricato confinante sia in tutto o in parte abusivo”.

Pertanto il Consiglio di Stato ha confermato  l’illegittimità dell’annullamento della concessione edilizia e condannato l’appellante MC ed il Comune al pagamento, in favore della sig.ra PDF, costituitasi in giudizio, delle spese, oltre agli accessori di legge.

 Sentenza Consiglio di Stato n° 3968 del 21 agosto 2015

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