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I Voucher o buoni lavoro sono utilizzabili anche in edilizia

I Voucher o buoni lavoro sono utilizzabili anche in edilizia, difatti la riforma del mercato del lavoro – legge. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all’INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

Si è dibattuto spesso se tali buoni occasionali ed accessori potevano essere utilizzati anche in edilizia, dove il rischio di possibili infortuni è alto: però,  leggendo i chiarimenti dati dall’INPS appare più che chiaro quale sono le attività lavorative presso le quali possono essere spesi, e l’ammontare annuo che possono raggiungere.

Ebbene l’edilizia non è esclusa da tali attività.

Il documento INPS è riferito all’anno 2014, ma si ritiene che venga reiterato anche per i prossimi anni.

Di seguito riportiamo un sunto di quelle che abbiamo inteso essere le principali novità che riguardano questo settore, e che comunque potrete trovare presso il sito (www.inps.it/portale/default.aspx) sicuramente più ampie e dettagliate.

Cosa sono i Voucher

   

I buoni lavoro (o Voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Quali sono i vantaggi

Per il prestatore di lavoro

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti su  lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Tabella delle prestazioni occasionali e accessorie di cui alla legge 92/2012

   

Cosa assicurano

Attraverso i ‘buoni lavoro (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, per il 2014, nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 € lorde) complessive nell’anno solare.

N.B.: in accordo con il Ministero del Lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo "1 gennaio – 31 dicembre".

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro netti (pari a 2690 € lordi) fermo restando il limite complessivo di 5050 € netti.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio.

Il valore netto di ogni buono e a favore del prestatore è di 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione

È, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.

Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.

Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro

I buoni (voucher) cartacei distribuiti preso le Sedi INPS possono essere ritirati dal committente, su tutto il territorio nazionale, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO.

Prima di effettuare il versamento, il committente deve assicurarsi che vi sia disponibilità di voucher presso la Sede INPS di riferimento. 

Inoltre, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio della prestazione), il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione, attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto, consultabili nel menu della relativa sezione dell’INPS.

I buoni cartacei distribuiti presso le Sedi INPS acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli integri presso le Sedi INPS, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

L’acquisto dei voucher presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati può essere effettuato dal committente, presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica.  

In tal caso, per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato.

È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000 € di buoni lavoro e in un’unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.

L’acquisto dei buoni lavoro o voucher presso gli sportelli bancari abilitati può essere effettuato dal committente, presentando il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica).

Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione.

È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 € di buoni lavoro. 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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