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Il Direttore Lavori è sempre responsabile dei difetti dell’opera

Una sentenza della Corte dei Conti molto importante, che viene pronunciata in sede di appello per dei lavori effettuati per la realizzazione di un campo di calcio, e con la quale viene confermato che il Direttore Lavori è sempre responsabile dei difetti dell’opera che il medesimo sta seguendo

Questo in breve il sunto di tale sentenza:

un tecnico  dipendente comunale, responsabile unico del procedimento, conferiva l’incarico ad un ingegnere ed a un geometra liberi professionisti per la redazione del progetto esecutivo e della relativa direzione dei lavori di costruzione di un campo di calcio: incaricava, altresì, con una successiva determina, un tecnico geologo di effettuare uno studio geologico-geotecnico sull’area dove doveva sorgere il campo stesso.

Dalla relazione geologica, derivava la compatibilità tra le opere previste dal progetto e le condizioni geologiche e geognostiche del terreno, che non presentava fenomeni di dissesto o situazioni di instabilità in atto o potenziali.

Tali conclusioni sarebbero però state successivamente contraddette, con apposito atto dall’Autorità di Bacino Regionale.

I lavori venivano comunque appaltati ed iniziati.

Successivamente, da quanto sembra, veniva prospettata e richiesta dai progettisti una perizia suppletiva rilevante, poi approvata, ma non accompagnata da  preventiva indagine geologica e senza alcun deposito al competente ufficio del Genio Civile, in violazione di quanto previsto dalla legge regionale.

Una volta ultimati i lavori, a seguito di successivi sopralluoghi veniva riscontrato il cedimento delle opere di sostegno o “terre armate”

Si apriva un lungo contenzioso fra il Comune ed i due tecnici professionisti e direttori dei lavori, nei diversi gradi di giudizio

Infine, la Corte dei  Conti – Terza Sezione Centrale di Appello,   con sentenza n° 3 del 03/01/2014 ha deciso, che rientra 

“nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l’evento lesivo. Competeva ai tecnici in veste di direttori dei lavori e coadiuvante verificare l’idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell’arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell’adeguatezza del piano di posa. Il che non era avvenuto con la diligenza richiesta e, anzi, venivano ravvisate nella condotta tenuta dai predetti una grave colpa, idonea a radicare la loro responsabilità amministrativa”.

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 Corte dei ContiSentenza n° 3 del 03/01/2014