Una sentenza della Corte dei Conti molto importante, che viene pronunciata in sede di appello per dei lavori effettuati per la realizzazione di un campo di calcio, e con la quale viene confermato che il Direttore Lavori è sempre responsabile dei difetti dell’opera che il medesimo sta seguendo
un tecnico dipendente comunale, responsabile unico del procedimento, conferiva l’incarico ad un ingegnere ed a un geometra liberi professionisti per la redazione del progetto esecutivo e della relativa direzione dei lavori di costruzione di un campo di calcio: incaricava, altresì, con una successiva determina, un tecnico geologo di effettuare uno studio geologico-geotecnico sull’area dove doveva sorgere il campo stesso.
Dalla relazione geologica, derivava la compatibilità tra le opere previste dal progetto e le condizioni geologiche e geognostiche del terreno, che non presentava fenomeni di dissesto o situazioni di instabilità in atto o potenziali.
Tali conclusioni sarebbero però state successivamente contraddette, con apposito atto dall’Autorità di Bacino Regionale.
I lavori venivano comunque appaltati ed iniziati.
Successivamente, da quanto sembra, veniva prospettata e richiesta dai progettisti una perizia suppletiva rilevante, poi approvata, ma non accompagnata da preventiva indagine geologica e senza alcun deposito al competente ufficio del Genio Civile, in violazione di quanto previsto dalla legge regionale.
Una volta ultimati i lavori, a seguito di successivi sopralluoghi veniva riscontrato il cedimento delle opere di sostegno o “terre armate”
Si apriva un lungo contenzioso fra il Comune ed i due tecnici professionisti e direttori dei lavori, nei diversi gradi di giudizio
Infine, la Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello, con sentenza n° 3 del 03/01/2014 ha deciso, che rientra
“nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l’evento lesivo. Competeva ai tecnici in veste di direttori dei lavori e coadiuvante verificare l’idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell’arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell’adeguatezza del piano di posa. Il che non era avvenuto con la diligenza richiesta e, anzi, venivano ravvisate nella condotta tenuta dai predetti una grave colpa, idonea a radicare la loro responsabilità amministrativa”.
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