Una sentenza della Corte dei Conti molto importante, che viene pronunciata in sede di appello per dei lavori effettuati per la realizzazione di un campo di calcio, e con la quale viene confermato che il Direttore Lavori è sempre responsabile dei difetti dell’opera che il medesimo sta seguendo
un tecnico dipendente comunale, responsabile unico del procedimento, conferiva l’incarico ad un ingegnere ed a un geometra liberi professionisti per la redazione del progetto esecutivo e della relativa direzione dei lavori di costruzione di un campo di calcio: incaricava, altresì, con una successiva determina, un tecnico geologo di effettuare uno studio geologico-geotecnico sull’area dove doveva sorgere il campo stesso.
Dalla relazione geologica, derivava la compatibilità tra le opere previste dal progetto e le condizioni geologiche e geognostiche del terreno, che non presentava fenomeni di dissesto o situazioni di instabilità in atto o potenziali.
Tali conclusioni sarebbero però state successivamente contraddette, con apposito atto dall’Autorità di Bacino Regionale.
I lavori venivano comunque appaltati ed iniziati.
Successivamente, da quanto sembra, veniva prospettata e richiesta dai progettisti una perizia suppletiva rilevante, poi approvata, ma non accompagnata da preventiva indagine geologica e senza alcun deposito al competente ufficio del Genio Civile, in violazione di quanto previsto dalla legge regionale.
Una volta ultimati i lavori, a seguito di successivi sopralluoghi veniva riscontrato il cedimento delle opere di sostegno o “terre armate”
Si apriva un lungo contenzioso fra il Comune ed i due tecnici professionisti e direttori dei lavori, nei diversi gradi di giudizio
Infine, la Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello, con sentenza n° 3 del 03/01/2014 ha deciso, che rientra
“nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l’evento lesivo. Competeva ai tecnici in veste di direttori dei lavori e coadiuvante verificare l’idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell’arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell’adeguatezza del piano di posa. Il che non era avvenuto con la diligenza richiesta e, anzi, venivano ravvisate nella condotta tenuta dai predetti una grave colpa, idonea a radicare la loro responsabilità amministrativa”.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA
Corte dei Conti. Sentenza n° 3 del 03/01/2014
Per Pietro
Se desideri una risposta, riformula la domanda e, per correttezza, inserisci la tua e mail.
Grazie.
Amedeu e c.
Salve,
vorrei togliermi un dubbio, relativamente ad un suggerimento dell’ex Direttore dei lavori verso chi mi dovevo rivolgere per avere fatto il certificato di collaudo statico della struttura. Si tratta di una casa per civile abitazione su due piani. Parlo di ex Direttore dei lavori perchè ho revocato il mandato a lui e all’impresa edile, poichè era venuta a mancare la fiducia nei loro confronti.
Ancora la casa non è stata ultimata. I lavori sono fermi. Il cantiere presenta la struttura in cemento armato, il tetto completato ed i muri di tompagnatura.
Ebbene, tra le altre cose che mi hanno fatto perdere la fiducia c’è stato anche il fatto che l’ex Direttore dei lavori mi ha detto di rivolgermi dall’architetto Tizio (un suo amico) per fare il certificato di collaudo statico della struttura (che mi è costato 600,00 euro). Secondo Voi è stato corretto?
Secondo il certificato di collaudo statico della struttura è stato fatto tutto correttamente.
Ora chiedo a Voi: in una situazione come quella mia, come bisognerebbe muoversi? Prendere per buono il certificato sottoscritto da Tizio (amico dell’ex Direttore dei lavori)? O interpellare un altro Tecnico, fargli fare un sopralluogo, e far indagare a questo se, effettivamente, la struttura può ottenere il certificato di collaudo statico?
Per Nicolò.
Il certificato di collaudo va fatto dal Direttore dei Lavori, a meno che lo stesso abbia qualche impedimento a firmarlo per motivi di titolo professionale (Nel caso, per esempio, se trattasi di una struttura in cemento armato e il direttore dei lavori è un diplomato tipo geometra).
Altre motivazioni non le vediamo.
Amedeu e c.
L’ex Direttore dei lavori è un architetto.
Grazie tante per la celere risposta!