Il cittadino si chiede se la legge che seguirà il DL semplificazioni n° 77 del 31-05-2021 permetterà la conservazione del Superbonus 110%, anche in presenza di abusivismi?
Prima di proseguire chiediamo ai nostri lettori di leggere il precedente nostro articolo relativo al Superbonus 110% ed alla possibilità o meno di richiederlo in presenza di CILA anche in presenza di abusivismo non grave e non interessante la parte per la quale è stato richiesto il Superbonus stesso.
Difatti, la logica, in questo caso, ci porterebbe a pensare che il legislatore e successivi vari interventi dei media a proposito di tale problematica non possono essersi basati solo sullo scarico di responsabilità del tecnico professionista chiamato a perfezionare la pratica, ma bensì abbiano inteso, più lecitamente, permettere al cittadino l’inoltro e l’ottenimento del superbonus 110% anche in presenza di abusivismi non collegati alle strutture cui è riferito il beneficio (Leggi il suddetto nostro precedente articolo), salvaguardando la legittimità dell’immobile oggetto di intervento nell’ambito dell’attività di vigilanza senza però perdere in alcun caso il bonus stesso dopo averlo ottenuto con la CILA e realizzato conseguentemente.
A sostegno di quanto riportato, ci basiamo anche su quanto presupposto da importanti organi di stampa in data 30-05-2021.
Aggiungiamo inoltre, di seguito, il Testo Emendato e corretto della Provincia di Trento, “Modificazioni dell’articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15: rinvio dell’applicabilità dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)” che all’articolo 2 sembrerebbe confermare questa nostra opinione:
Art. 2
Integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)
1.Dopo il comma 3 dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:
“3 bis.Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), gli interventi che hanno ad oggetto l’efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzati previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall’articolo 78 bis. In tal caso non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo e nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente il 1° settembre 1967. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento nell’ambito dell’attività di vigilanza.”
A nostro parere non è sufficiente, come propongono varie fonti, affidarsi alla capacità e volontà di un buon professionista, quando il problema è a monte e solo una chiara legislazione può scioglierlo
Insomma? Ci sarà pure qualche fonte autorevole che chiarirà questo, non solo nostro, dubbio