Unità in parte o del tutto inagibili usufruiscono del superbonus del 110% ?

Unità in parte o del tutto inagibili usufruiscono del superbonus del 110% ?
E’ un interrogativo cui ha replicato l’Agenzia delle Entrate con risposta n° 121 del 22/02/2021.

Interrogazione all’A.d.E.:

Il quesito posto riguardava la possibilità di usufruire del beneficio concesso dallo Stato da parte di un cittadino che aveva avanzato tale domanda sia per quanto riguardava l’aspetto sismico che quello energetico per un fabbricato pericolante, inquadrato catastalmente in F2 quale immobile “collabente”.

Risposta

Relativamente al secondo punto, l’Agenzia ha negato tale possibilità in quanto l’immobile risultava avere l’impianto elettrico, ma era privo di tutti gli altri impianti, riscaldamento compreso

Per ciò che riguardava il primo punto (Sismabonus), riferito alla presente e futura composizione immobiliare dell’edificio (Attualmente composto da 2 unità immobiliari e che l’interessato intendeva demolire e ricostruire, ma con 6 unità immobiliari), l’Agenzia ha ammesso la possibilità di usufruire del superbonus  del 110 % ma solamente per 2 sole unità e per un totale di € 96 mila cadauna, purchè dall’inizio al termine dei lavori, quale condicio sine qua non, dovevano  risultare 2 e non 6 unità immobiliari.

Catasto:

E’ doveroso a questo punto chiarire cosa sono le unità catastali definite “collabenti F2”:

<<F/2 – UNITÀ COLLABENTI.

Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito. Per queste unità è necessaria una relazione tecnica che sia breve, ma non lapidaria, contenente i dati del tecnico dichiarante; gli identificativi catastali dell’u.i.; la descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, le dotazioni tecnologiche e lo stato di manutenzione; documentazione fotografica (consigliabile, ma non obbligatoria). Non è consentito dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un’u.i. in F/2 solo con documenti di ACCATASTAMENTO, ma mai in variazione. Il solo modo di intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE.>>

Altre condizioni:

L’Agenzia, proseguendo la lettura della risposta, ha precisato che l’interessato potrà usufruire del superbonus del 110% per lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile, ai seguenti patti più indicativi, e cioè che:

  • al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
  • l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia) e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo
  • vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della istanza di interpello).
  • gli interventi ammessi al sismabonus non potranno fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.
  • nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà pari a 96.000 euro.

di
Coffeenews

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