Sentenza del TAR del Lazio relativa alle distanze da rispettare per una nuova sopraelevazione rispetto agli edifici limitrofi

La sentenza del TAR del Lazio relativa alle distanze da rispettare per una nuova sopraelevazione rispetto agli edifici limitrofi è particolarmente interessante in quanto aiuta a non incorrere in eventuali ed impreviste ingiunzioni di demolizioni da parte delle autorità competenti.

Fatto

Il caso trattato dalla sentenza 7136 del 14/06/2021(Sezione Seconda Stralcio) del Tar del Lazio, riguarda la realizzazione di una copertura a tetto per uso soffitta al piano sottotetto, regolarmente autorizzata dal Comune con regolare Permesso di Costruire.

I confinanti, tramite i propri legali hanno avanzato ricorso al TAR del Lazio contro la decisione del Comune, per ottenere l’annullamento del Permesso di Costruire rilasciato, a loro parere, illegalmente.

Immagine con distanze regolamentari

Motivazioni addotte dai ricorrenti

La parte ricorrente ha evidenziato “che i fondi de quibus ricadevano secondo il PRG del Comune all’interno della sottozona C2, rispetto alla quale l’art. 3 delle NTA al PRG stabiliva per le nuove costruzioni e per le trasformazioni degli edifici esistenti che “i distacchi dai confini (dovessero)…. essere pari almeno a m. 6” e che la normativa nazionale prevedeva, in ogni caso, l’obbligo di rispettare la distanza minima di m. 10 dalle pareti finestrate di cui al DM n. 1444/1968

Tali norme, stabilite per le nuove costruzioni, dovevano ritenersi applicabili anche alle sopraelevazioni, cosicchè il Comune non avrebbe potuto validamente rilasciare il permesso di costruire impugnato, adottato, appunto, secondo il ricorrente, in violazione della normativa in tema di distanze”.

Nel caso in esame la sopraelevazione non rispettava le distanze minime previste sia dal PRG che dal DM n° 1444/1968.

Diritto

Quanto emerso dalla sentenza TAR LAZIO

“Deve essere, in primo luogo, ribadito, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, che una controversia come quella in questione, derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali, costituisce una disputa non già tra privati, ma tra privato e P.A., nella quale la posizione del primo – in correlazione all’atto autoritativo abilitativo lesivo – si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice amministrativo.

Il TAR Lazio ha quindi accertato che la nuova sopraelevazione ricadeva secondo il PRG del Comune all’interno della sottozona C2, rispetto alla quale l’art. 3 delle NTA al PRG stabiliva per le nuove costruzioni e per le trasformazioni degli edifici esistenti che “i distacchi dai confini (dovessero)…. essere pari almeno a m. 3 e che la normativa nazionale prevedeva, in ogni caso, l’obbligo di rispettare la distanza minima di m. 10 dalle pareti finestrate di cui al DM n. 1444/1968, disciplina, peraltro, espressamente richiamata tra le “norme generali” dalle norme tecniche del PRG”

Tali norme, stabilite per le nuove costruzioni, dovevano ritenersi applicabili anche alle sopraelevazioni come quella posta in essere dalla contro interessata, cosicchè il Comune non avrebbe potuto validamente rilasciare il permesso di costruire impugnato, adottato, appunto, secondo il ricorrente, in violazione della normativa in tema di distanze.

Conclusioni

Deve, inoltre, osservarsi, anche in questo caso, in piena conformità all’indirizzo prevalente della giurisprudenza, che “una sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

Una sopraelevazione, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori.

Nell’ipotesi in esame, dai documenti in atti, emerge senza ombra di dubbio che le opere in questione hanno comportato un aumento di volumetrie nell’edificio della parte controinteressata, essendosi provveduto alla costruzione di nuovi ambienti (soffitta) al di sopra del piano originario, senza il rispetto delle distanze legali, con incremento dell’altezza del fabbricato nella parte antistante la proprietà del ricorrente ed alla realizzazione di una nuova copertura a tetto ad un’altezza superiore a quella originaria.

Per i motivi di cui sopra Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, deliberando l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune, in violazione, come anticipato, della disciplina urbanistica ed edilizia, civilistica e amministrativa sulle distanze. 

di
amedeu

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