Sentenza CdC. Rispetto delle distanze legali e concetto di costruzione
Senza dubbio una sentenza importante la n° 5163 del 16/03/2015 della Corte di Cassazione Sezione II, e che può darsi non sia stata letta attentamente oppure presa molto seriamente dalla maggior parte degli addetti ai lavori, in quanto tratta di questioni date quasi per scontate, ma che sono oggetto di continue liti tra i confinanti.
Nella suddetta sentenza vengono ribaditi due concetti fondamentali alla base della moderna edilizia, ed esattamente: cosa deve intendersi per costruzione e di conseguenza quando si devono rispettare le distanze fissate dalle vigenti leggi
La sentenza 5173/2015 tratta di un caso avvenuto nella provincia di Trento.
Un regolamento locale permetteva la deroga dalle distanze legali nel caso di quei muri a retta, di altezza inferiore ai metri 1,50, realizzati unicamente per il contenimento del terreno, terrapieno o scarpate, basando tale principio che detti muri non dovevano essere considerati come costruzioni e pertanto non erano obbligati a rispettare non solo le distanze di Piano regolatore Generale, ma anche quelle legali di codice civile.
Con la suddetta sentenza, da parte della Corte di Cassazione Civile, è stato sottolineato che eventuali normative locali possono solo prevedere distanze superiori a quelle minime di Codice civile.
La Corte ha inoltre spiegato con particolare perizia cosa deve intendersi per costruzione affinchè abbia l’obbligo di rispettare le distanze:
“……….ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dall‘art. 873 c.c. e ss., o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo,…… indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall’impiego di malta cementizia”
Se ne deduce che una costruzione è da considerarsi tale indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e per il fatto di non essere in muratura o similare, ma più che altro per la sua solidità e immobilizzazione al suolo.
La C.d.C ha chiarito altresì che
“….Ed stato altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze legali, che mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perchè costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.”
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