Sentenza CdC. Rispetto delle distanze legali e concetto di costruzione
Senza dubbio una sentenza importante la n° 5163 del 16/03/2015 della Corte di Cassazione Sezione II, e che può darsi non sia stata letta attentamente oppure presa molto seriamente dalla maggior parte degli addetti ai lavori, in quanto tratta di questioni date quasi per scontate, ma che sono oggetto di continue liti tra i confinanti.
Nella suddetta sentenza vengono ribaditi due concetti fondamentali alla base della moderna edilizia, ed esattamente: cosa deve intendersi per costruzione e di conseguenza quando si devono rispettare le distanze fissate dalle vigenti leggi
La sentenza 5173/2015 tratta di un caso avvenuto nella provincia di Trento.
Un regolamento locale permetteva la deroga dalle distanze legali nel caso di quei muri a retta, di altezza inferiore ai metri 1,50, realizzati unicamente per il contenimento del terreno, terrapieno o scarpate, basando tale principio che detti muri non dovevano essere considerati come costruzioni e pertanto non erano obbligati a rispettare non solo le distanze di Piano regolatore Generale, ma anche quelle legali di codice civile.
Con la suddetta sentenza, da parte della Corte di Cassazione Civile, è stato sottolineato che eventuali normative locali possono solo prevedere distanze superiori a quelle minime di Codice civile.
La Corte ha inoltre spiegato con particolare perizia cosa deve intendersi per costruzione affinchè abbia l’obbligo di rispettare le distanze:
“……….ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dall‘art. 873 c.c. e ss., o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo,…… indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall’impiego di malta cementizia”
Se ne deduce che una costruzione è da considerarsi tale indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e per il fatto di non essere in muratura o similare, ma più che altro per la sua solidità e immobilizzazione al suolo.
La C.d.C ha chiarito altresì che
“….Ed stato altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze legali, che mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perchè costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.”
Sentenza 5163 del 16/03/2015 della Corte di Cassazione
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Posso avere un Vs. parere legale: in una palazzina di 2 piani può il condomino proprietario dell’appartamento al piano terra con annessa area esterna a giardino, installare una struttura metallica con copertura retrattile, ancorata da una parte a pilastri appoggiati al terreno e dall’altra ancorata alla struttura muraria del fabbricato ?
Il condomino soprastante non ha diritto di vista in appiombo sino alla base del fabbricato ?
Tale installazione è stata autorizzata dal comune come gazebo ma non è stato richiesto alcun parere al condominio.
Grazie
Per Ismaele.
Per prima cosa devi verificare se detta costruzione ha le caratteristiche di una tettoia, per la quale occorre rispettare le distanze dai confini
http://www.coffeenews.it/le-tettoie-devono-rispettare-le-distanze-di-legge-dai-confini
Detto ciò, a nostro parere trattasi come una modifica dei prospetti dell’edificio e a questo riguardo ricordiamo che le facciate, come i muri portanti, il suolo su cui sorge il fabbricato, il tetto, le fondamenta ecc, sono parti comuni a tutti i condomini, per cui occorre l’autorizzazione condominiale.
http://www.coffeenews.it/modifiche-alla-disciplina-del-condominio-negli-edifici-legge-11-dicembre-2012-n-220
Circa la distanza dal parapetto della finestra del condomino sito al piano superiore e l’estradosso della tettoia, deve essere di mt 1,50.
http://www.coffeenews.it/distanze-da-osservare-dalle-vedute-dirette-laterali-ed-oblique
Amedeu e c.