Abusi edilizi. Dimostrazione dell’anno di realizzazione e prove accettabili

Abusi edilizi. Dimostrazione dell’anno di realizzazione e prove accettabili emergono dalla lettura della sentenza n° 198/2022 del Tar della Liguria cheha stabilito in via definitiva le regole sulla ripartizione dell’onere della prova tra una Amministrazione Pubblica e un privato cittadino.

Comune ha rilevato la presenza di un «capannone in struttura lignea con tamponature metalliche», provvedendo prima a intimare la sospensione dei lavori (con ordinanza del 24.01.2014, prot. 1986), quindi a ingiungere la demolizione del manufatto (con ordinanza n. 101 del 27.03.2014.

Il 25.04.2014, il ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità del capannone (doc. 8 di parte attrice).

Con provvedimento prot. 5521 del 15.12.204, notificato il 07.01.2015, il Comune ha definitivamente negato la sanatoria richiesta, ordinando al contempo il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi a questo TAR.

Si è costituito il Comune, resistendo all’impugnativa.

Nel corso del giudizio, i difensori hanno depositato documenti e scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.

Diritto

In particolare, il ricorrente, per dimostrare la legittimità di un immobile senza titolo abitativo, sostiene che il manufatto è regolare in quanto preesistente all’anno 1967 (Antecedente cioè alla legge 6 Agosto 1967 n° 765); così come i lavori più recenti altro non sarebbero se non interventi di manutenzione; trattandosi di una circostanza esposta nella domanda di sanatoria.

Occorre rammentare che, secondo il generale criterio di cui all’art. 2697 cod. civ., incombe sul privato l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione dell’immobile privo di titolo:

<<Art. 2697. (Onere della prova).

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. >>

Le prove possono consistere in :

– Fotografie legittimate da una data

– Aerofotogrammetrie datate

– Fatture di acquisto materiali o esecuzioni lavori

– Relazioni tecniche firmate e datate

–  ispezioni di legittimate

Invece gli interessati per dimostrare che il capannone era preesistente all’anno 1967, hanno depositato fotografie aeree e prodotto due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Quindi pare evidente che le testimonianze anche se rilasciate con atto notorio non vengono prese in esame

Difatti nessuno dei documenti presentati è risultato congruo:

La fotografia, in quanto risalente al 2003;

Le dichiarazioni, alle quali nel processo amministrativo non può riconoscersi alcun valore probatorio, in senza i modi e le forme di cui all’art. 63, co. 3, cod. proc. amm.vo, costituiscono pertanto un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Art. 63 (Decreto legislativo, 02/07/2010 n° 104)
Mezzi di prova

1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo’ altresì disporre l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice può disporre anche l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.

Non sono stati rilevati elementi che supportino la tesi della parte esecutrice, ma ve ne sono diversi che vanno in senso opposto, per esempio la relazione tecnica allegata alla SCIA presentata dal ricorrente, che non fa menzione di alcuna costruzione.

Negli atti di compravendita del terreno, non si fa menzione del capannone.

Decisioni del TAR

Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato che l’opera è stata realizzata prima del 1967 – ed essendovi anzi elementi in senso contrario – si deve ritenere che il capannone sia abusivo, come affermato dal Comune.

Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto valutare d’infliggere una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, stante l’impossibilità di rimuovere le opere abusive senza pregiudizio per la parte conforme alle norme.

Il motivo è infondato: come afferma una giurisprudenza ormai consolidatasi, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi della normativa richiamata dalla parte attrice, deve essere valutata dall’Amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine demolitorio.

Il ricorso è quindi complessivamente meritevole di rigetto.

Copia Sentenza 198/2022 del TAR Liguria

di
amedeu

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