Silenzio assenso e sospensioni di ufficio. Tempi certi legge 124/2015

 Silenzio assenso e sospensioni di ufficio. Tempi certi legge 124/2015.

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

In tale legge sono contenute delle importanti novità relative sia al silenzio assenso nel caso di mancato rispetto dei termini da parte di una Amministrazione Pubblica, che di termini da rispettare in caso di procedimenti di sospensione dei lavori.

Per provvedimenti normativi e amministrativi quali il permesso di costruire, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare il proprio assenso, entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente.

Detto termine è interrotto qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale

In tal caso, l’assenso sarà reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento: non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Silenzio assenso e sospensioni di ufficio. Tempi certi legge 1242015

Decorsi i suddetti termini, senza che sia stato comunicato l’assenso lo stesso si intende acquisito.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai casi in cui è prevista per il Comune, l’acquisizione di nulla osta di amministrazioni ambientali, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tali casi, il silenzio assenso scatta dopo novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente.

Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, lo stesso si intende acquisito.

Si eviterà in questo caso la lunga attesa dei nulla osta igienico sanitari delle ASL, della Soprintendenza, dei vigili del fuoco ecc. e che fanno languire le pratiche edilizie negli scaffali comunali

Qualora si manifesti un mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche da apportare ai progetti presentati.

La legge 124/2015 contiene, perciò, delle misure auto-applicative, quali la definizione di un meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, si intende ottenuto il via libera.

 Dovrà essere inoltre garantita a ciascun cittadino la certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività, individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa, comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso (art. 5).

Il tutto, sulla base di principi e criteri direttivi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

La legge 124/2015 prevede inoltre una modifica all’art. 19 della L. n. 241/1990 (art. 6).

Dovrà essere fissato un tempo massimo per il potere di agire in autotutela da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per cui l’Amministrazione competente avrà 60 giorni per intervenire in caso di SCIA; successivamente potrà intervenire in autotutelaal massimo entro 18 mesiquando il provvedimento è illegittimo (Modifica dell’articolo 21 della legge 241/90 che prevedeva tale azione in modo alquanto generico, con un “termine ragionevole”, senza dare una reale indicazioni in termini di tempo).

Dopo 18 mesi non si potrà più cambiare idea.

Il limite temporale non si applica se l’autotutela consegue a fatti costituenti reati accertati con sentenze passate in giudicato.

Anche la sospensione del procedimento non può essere superiore ai 18 mesi.

Quanto sopra agisce efficacemente sugli interventi effettuati con la SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività), da sempre soggetti a controversie.

Per le Scia, la Pubblica Amministrazione ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di quanto non è regolare

Decorso tale termine, nel caso in cui terzi interessati facciano valere loro motivazioni di pubblico interesse, l’Amministrazione potrà decidere di annullare l’atto d’ufficio.

Per muoversi in tale senso avrà sempre diciotto mesi di tempo.

Termini più lunghi sono ammessi, solo qualora l’attività edilizia iniziata sia stata basata su dichiarazioni mendaci.

Gazzetta Ufficiale   Legge 7 agosto 2015, n. 124

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di
amedeu

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