Condizioni necessarie per la costituzione di una servitù di passaggio delle acque

L’articolo 1037 del codice civile stabilisce quali devono essere le condizioni necessarie per la costituzione di una servitù di passaggio delle acque.

Tanto interessa per chi vuol, cioè, far passare le acque sul fondo altrui e che deve dimostrare: che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendìo e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Scopo della norma — Considerazioni varie

L’articolo 1037 preso in esame completa tutte le disposizioni già date dall’art. 1033 del codice civile.

Pur mirando queste norme sulle servitù coattive a favorire l’interesse collettivo e generale, si è voluto altresì garantire il proprietario del fondo servente dal pericolo di subire deprezzamenti eccessivi, specie se ingiustificati, imponendo condizioni che tutelino, con la serietà della richiesta, sia l’interesse generale che quello particolare del proprietario del fondo al quale viene imposto il non lieve sacrificio della servitù coattiva.

La disponibilità e la sufficienza dell’acqua per il cui passaggio coattivo si chiede la servitù, dev’essere innanzi tutto a carattere duraturo e non momentaneo; esse, poi, devono essere dimostrate solo da chi ne è l’effettivo proprietario, cessionario o utente, e sempre sulla base di un titolo che dimostri pure la sicura durata della concessione delle acque, giacché la servitù di passaggio di quelle acque non può avere, logicamente, una durata maggiore della concessione stessa

In merito alla sufficienza delle acque (che non va considerata solo quantitativamente, ma anche qualitativamente) basterà dimostrare che esse, anche se non bastano a soddisfare totalmente i bisogni del fondo dominante, nella quantità disponibile apportano vantaggi notevoli.

La misura più o meno grande del danno arrecato dalla servitù al fondo servente non è elemento che possa impedirne la costituzione.

La legge impone solo ch’essa sia ridotta al minimo (così come per le servitù di passaggio coattivo ad un fondo intercluso, di cui all’art. 1051 del c.c.                                                                                                      

Occorrerà inoltre tenere ben conto delle condizioni in cui si trovano i fondi vicini, giacché ciò può costituire l’elemento decisivo per la scelta di quello, tra tali fondi, che dovrà essere sottoposto al passaggio coattivo dell’acquedotto.

Naturalmente, come per il passaggio (di cui all’art. 1051), la maggiore o minore brevità può influire nella scelta che sarà fatta secondo il criterio insindacabile del giudice incaricato.

Trattandosi di servitù apparente, quella dell’acquedotto coattivo può costituirsi anche per « usucapione » e per  <<destinazione del padre di famiglia>>

Ma anche in tali casi, per l’art. 1029, la servitù non perde la caratteristica di « coattiva ».

di
amedeu

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