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Tolleranza del 2% introdotta dalla legge 106/2011 per violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta

L’importanza della tolleranza del 2% introdotta dalla legge 106/2011 per violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta va sempre ricordata dai nostri lettori, ad evitare che pochi cm di differenza nei confronti del progettato possano costituire problemi di ansia e preoccupazione, in fase di agibilità .

Vogliamo ricordare ai nostri lettori la novità che venne apportata dalla legge 106 /2011 che approvò il DL n°70 del 13 maggio 2011 e più precisamente la modifica in campo edilizio addotta alla legge 380/2001 (Testo unico sull’edilizia) che all’articolo 34 comma 2-ter risultò così modificata:

 “2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità il 2 per cento”.

Comma che molti professionisti e costruttori sembrano non ricordare in fase di realizzazione di opere edili in edifici in fase di nuova costruzione o ristrutturazione, non sapendo talvolta come rimediare a piccole differenze riscontrate in fase di agibilità nei confronti dei progetti approvati.

Modifiche non sostanziali che possono essere derivate da una maggiore altezza dei pavimenti interni, degli intonaci dei soffitti, dall’impostazione dei solai interpiano o da uno spessore maggiore di quello previsto per le murature esterne.

Quale esempio portiamo la misura interna dei locali di abitazione, che deve essere per legge di mt 2,70, e alla quale, se si applica la tolleranza del 2%, può variare di cm 5,4; cosa da non poco.

 Parliamo di modifiche minime, ma che possono costituire problematiche per chi non conosce o ha dimenticato la tolleranza del 2% di cui alla suddetta legge 106/2011

Da chiarire però che per gli immobili soggetti alla Soprintendenza alle Belle Arti non vale tale tolleranza, in quanto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio..” –  (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) all’articolo 167 comma 4 lettera a) stabilisce:

“4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

  1. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;”

Per cui detti edifici non possono usufruire della tolleranza del 2% stabilita successivamente dalla legge 106 /2011 che ha “approvato” il DL n°70 del 13 maggio 2011.

Per il resto degli edifici vale invece la tolleranza.

Da chiarire inoltre che molte Regioni avevano già previsto nelle leggi regionali e quindi nei Regolamenti Edilizi comunali tale tolleranza.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.

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