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Una sentenza innovatrice, che consente, al condomino dell’ultimo piano, di ricavare terrazze in parte di un sottotetto.

Il condomino dell’ultimo piano può trasformare parte del suo sottotetto in una terrazza.

Trattasi di una notizia, in un certo modo innovatrice, ma da  valutarsi caso per caso.
 
E’ quanto sembra emergere dalla Sentenza 14107 del 3 agosto 2012, della Corte di Cassazione
 
La parte finale della Sentenza, cita testualmente:
 
Il condomino del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio, in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture (I restanti condomini contestavano il fatto che detto intervento avrebbe apportato danni alle strutture portanti dell’edificio)  svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.”
 
Il diritto, sempre secondo tale Sentenza , non può impedire al proprietario di un sottotetto di installare un abbaino o una finestra da tetto perché il proprietario di un piano intermedio non potrebbe fare altrettanto, per cui è inevitabile interrogarsi sulla nuova frontiera fra uso consentito della cosa comune ed alterazione di essa, alla luce, da un lato del principio solidaristico, e dall’altro delle moderne possibilità edificatorie.
 
Fermo restando l’obbligo di non pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, la sentenza ricorda, che è stato sancito più volte che il condomino può aprire nel muro comune dell’edificio nuove porte o finestre o ingrandire quelle esistenti, trattandosi di opere, di per se non incidenti sulla destinazione della cosa”
 
“La pacifica facoltà di frantumare l’unitarietà strutturale del bene perimetrale (Muro o tetto che sia) fa quindi dubitare circa la perentoria affermazione di divieto di modesti tagli del tetto
 
La terrazza della quale parla la sentenza è stata ricavata dal taglio della falda della copertura, senza però compromettere la funzione di tetto e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente.
 
 
Deve, perciò, rimanere integra e non modificabile la funzione e la destinazione della copertura originaria, sia pur se “aperta a taglio” per la realizzazione di dette terrazze a nicchia o a tasca; terrazze eseguite per dare una maggiore aereazione ed illuminazione all’appartamento sottostante.
 
Altro fattore sul quale si sofferma la sentenza, riguarda le opere di isolamento e coibentazione del pavimento di queste terrazze, onde impedire infiltrazioni ed eventuali danni ad altri condomini.
 
     Sentenza 14107 del 3 agosto 2012
 
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