Amministratore condominiale. Nomina, revoca e suoi compiti

Facciamo seguito al nostro precedente articolo , trattando, adesso, della figura dell’amministratore condominiale

 Nomina e revoca dell’amministratore (art. 1129 c.c.)

Quando i condomini di un immobile sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore.
 
Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.
 
Per i condomini con un numero di condomini uguale o inferiore a quattro, la nomina dell’amministratore è facoltativa, ma la disciplina e sempre quella dell’art. 1129 del c.c.
 
Amministratore può essere (dato il silenzio della legge) sia un condo­mino che un estraneo al condominio.
 
La durata dell’incarico è di un anno; ma l’amministratore po­trà essere confermato dall’assemblea anche per parecchi anni consecutivi.
 
In ogni caso rimane in carica dopo la scadenza del mandato sino a quando non è stato nominato il nuovo amministratore.
 
L’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea, ed anche dall’autorità giudiziaria su richiesta di ciascun condomino (nei casi previsti dagli artt. 1129 e 1131 c.c.).
 
Attribuzioni dell’amministratore (artt. 1130 1131 c.c.)
 
L’amministratore deve:
 
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
 
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;   
 
Egli non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea: (art. 1135 c.c.);
 
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
 
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti  comuni dell’edificio;                                      
 
 
Nei limiti delle attribuzioni di cui sopra (o dei maggiori poteri che può conferirgli il « regolamento di condominio » o l’assemblea), l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti; e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
 
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio (a lui vengono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto).
 
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto, senza indugi, a darne notizia all’assemblea dei condomini
 
L’amministratore che non adempie a questo obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni
 
provvedimenti presi dall’amministratore, nell’ambito   dei suoi poteri, sono obbligatori per i condomini.
 
Contro detti provvedimenti è ammesso il ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nei termini previsti dall’art. 1137 c.c. (art. 1133 c.c.).
 
Alla fine di ciascun anno, l’amministratore deve rendere il conto della sua gestione, all’assemblea dei condomini.
 
La negligenza dell’amministratore nell’adempimento dei propri obblighi (siano questi derivanti da norme di legge, da regolamenti, o da ordinanze del Sindaco, o da disposizioni di Pubblica Sicurezza, o, infine, dalle delibere dell’assemblea), impegna la sua personale responsabilità.
 
Fuori di questi campi, la responsabilità ricade sui condomini, in solido, di fronte ai terzi ed alla pubblica amministrazione.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

2 commenti

  1. faccio parte di un condominio di 10 appartamenti, fino ad oggi il compito di amministratore veniva svolto da uno dei condomini, da qualche giorno stiamo pensando, visto gli impegni di quest’ultimo, di richiedere la consulenza di un professionista esterno al condominio che faccia da amministratore solo per la parte burocratica, tipo bollette luce, gas, ascensore, rendiconto annuale, spese varie.

    Per il resto, manutenzione, lavori, rapporti con le ditte ecc. vorremmo continuare a occuparcene noi, come abbiamo sempre fatto fino ad ora, escludendo di fatto, l’amministratore esterno che vorremmo interpellare.

    La domanda è:
    in questo caso l’assemblea deve eleggere un rappresentante per il condominio oppure diventa a tutti gli effetti un secondo amministratore?
    GRAZIE

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