Sentenza CdS 2980/2015. Calcolo della sanzione alternativa alla demolizione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha emanato una sentenza basilare relativa a come si deve calcolare la sanzione monetaria in caso di un abuso edilizio, e in particolare quando tale abuso sia alternativo alla demolizione, ai sensi dell’articolo 33 del DPR 380/2001 che prevede che qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nel caso preso in esame, gli interessati avevano realizzato un edificio più alto rispetto a quello autorizzato.
Poiché la demolizione della parte posta in alto e abusiva sarebbe stata impossibile, tale demolizione era stata trasformata dal Comune, ai sensi del suddetto art 33 del DPR 380/2001 in una sanzione pecuniaria pari a € 271.196.
Tale cifra era scaturita dal fatto che il Comune aveva calcolato la sanzione non solo sulla parte sopraelevata in più, ma considerando invece l’intero volume del sottotetto, che con tale opera era stato trasformato da inagibile in sottotetto utilizzabile.
Ne era seguito un ricorso al TAR da parte dei responsabili dell’abuso iquali sostenevano che il Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) prevede sanzioni nel caso in cui gli abusi implichino un maggiore carico urbanistico, cosa che si verifica allorchè si manifesta un aumento della superficie e non dell’altezza.
Secondo i ricorrenti la sanzione doveva essere rivista al ribasso conteggiando solo il volume realizzato in più.
Il Tar si era espresso bocciando il ricorso e confermando che il sottotetto era diventato utilizzabile a seguito dell’abuso edilizio, per cui i lavori eseguiti sono stati quelli che hanno permesso una trasformazione di destinazione urbanistica diversa dalla iniziale e da quella autorizzata con la suddetta sopraelevazione.
La vicenda è arrivata al Consiglio di Stato, che in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto l’appello dei ricorrenti, e ha sentenziato (Con sentenza n° 2980 /2015) che i lavori abusivamente realizzati hanno, dunque comportato, l’utilizzabilità, a fini residenziali, di un volume inutilizzabile secondo i titoli edilizi rilasciati.
In altre parole, attraverso i lavori abusivamente eseguiti si è impressa a tutto il sottotetto una destinazione urbanistica differente da quella assentita.
Il che giustifica il procedimento di calcolo della sanzione pecuniaria basato sull’integrale volume del sottotetto, per cui, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la sanzione va calcolata sulla “parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire” e quindi, nella specie, su tutto il sottotetto.
Sentenza Consiglio di Stato 2980/2015
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