Valle D’Aosta. Zone sismiche: progettazione con criteri sismici indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza.

Gli eventi sismici dell’Emilia Romagna sono stati un richiamo per una visione più ampia ed omogenea della sismicità del nostro Paese, intendendolo non più diviso in zone e zonette, ma considerandolo unitariamente sismico, per cui la progettazione ed il controllo degli edifici deve rapportarsi a tale indiscutibile realtà.

La Valle D’Aosta sta dando una lezione di lungimiranza nel gestire la cosa pubblica, considerando seriamente tale problematica e studiando un disegno di legge che vada nella giusta direzione.

La Giunta Regionale Valdostana, in data 15 giugno 2012 ha deliberato, appunto, un disegno di legge da sottoporre al Consiglio Regionale e relativo al " Rischio sismico approvazione nuove norme tecniche per le costruzioni"

"Gli eventi sismici dell’Abruzzo prima e dell’Emilia adesso hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sul rischio sismico, anche in aree come quelle piemontese e valdostana dove, oggettivamente, i livelli di pericolo (intesi come accelerazioni massime di un evento) sono bassi.

A livello regionale, si era operato a livello di zonizzazione sismica nel 2003, classificando 71 comuni della Regione in area a bassa sismicità (Zona 4), mentre 3 Comuni sono stati classificati in Zona 3 (Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Valtournenche), mentre a seguito dell’entrata in vigore, il 1 luglio 2009, del decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, si è ritenuto necessario disciplinare ulteriormente la materia.

Nel giugno del 2010 era stato quindi presentato un primo testo di legge al Consiglio regionale sul quale sono state presentate diverse osservazioni in relazione alle ricadute sul territorio della normativa e all’esigenza di tutelare la pubblica incolumità in conseguenza di eventi sismici. Nel frattempo la normativa sismica aveva subito una drastica evoluzione con una Sentenza della Corte Costituzionale che ha obbligato a rivedere l’impostazione della norma stessa, anche richiedendo un parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Alla luce di tali osservazioni e tenendo presente anche l’evoluzione normativa nelle altre regioni e quella giurisprudenziale, è stato quindi predisposto un nuovo testo del disegno di legge che tiene conto inoltre anche della recente evoluzione normativa della disciplina urbanistica, appena approvata dal Consiglio regionale.
Con il disegno di legge si ribadisce l’obbligo della progettazione delle costruzioni, sia pubbliche che private, con criteri sismici su tutto il territorio regionale e per tutti i Comuni, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza, con alcuni chiarimenti rispetto alle costruzioni nei centri storici.

L’avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati alla denuncia e al contestuale deposito da parte del costruttore presso il Comune competente per territorio, trenta giorni prima dell’inizio dei lavori oppure contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ai sensi della normativa urbanistica vigente del progetto esecutivo. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Su un campione almeno del 10% è previsto che sia periodicamente effettuato un controllo puntuale dei contenuti della progettazione.

L’Assessore Marco Vierin sottolinea che “Il recente sisma emiliano ha evidenziato, una volta di più, come la risposta degli edifici ad un evento è in funzione delle sue caratteristiche costruttive. Queste considerazioni collocano il tema sismico tra gli eventi pericolosi da prendere in considerazione nello sviluppo dell’attività edilizia regionale, nella consapevolezza, però, che gli altri rischi di natura idrogeologica (frane, inondazioni e valanghe) rappresentano un pericolo più immediato e rilevante. Il nuovo testo, anche frutto dell’esperienza delle altri regioni, è fortemente improntato alla responsabilizzazione del progettista e alla semplificazione per i cittadini. Da un punto di vista tecnico, come le esperienze giapponesi e americane dimostrano chiaramente, adeguate tecniche costruttive permettono di realizzare strutture in grado di resistere a sismi di notevole intensità. Lo stato di conservazione del patrimonio edilizio rappresenta, quindi, il punto di partenza di ogni valutazione. Bisogna quindi dare al cittadino la garanzia che gli interventi siano progettati e realizzati a regola d’arte e che l’amministrazione pubblica vigila che ciò avvenga. Bisogna però anche semplificare le procedure, per cui è previsto che unico interlocutore divenga il Comune dove devono essere depositati anche i progetti delle strutture, che oggi sono invece portati in Regione.”

Il testo sopra è tratto dalla seguente  fonte: Assessorato delle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta

Da tener bene presente che, come detto nell’ultima parte di tale citazione dell’assessore Vierin, una siffatta visione delle zone sismiche, non deve portare ad una maggiore burocratizzazione dell’apparato pubblico, ma ad uno snellimento: e questo può avvenire accreditando tale materia ad un solo interlocutore quale può essere il Comune.

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amedeu

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