Distanze dal confine per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Distanze dal confine per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

L’articolo 890 del codice civile cita testualmente:

“Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo’ sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita’, salubrita’ e sicurezza”

E’ un articolo breve ma interessante dal punto di vista delle limitazioni alla proprietà che include, difatti prevede tutte quelle limitazioni reciproche che si riferiscono a situazioni diverse dal precedente art. 889 (Distanze da pozzi, cisterne e fosse), poichè qui, infatti, l’obbligo della distanza riguarda costruzioni aventi speciali destinazioni (come i forni per la cottura di prodotti alimentari, o industriali; i camini; le fucine; i depositi di sale o di prodotti salati; le stalle; o i depositi di materie umide, di prodotti esplosivi o incendiari, o emananti odori nocivi o intollerabili; o ancora gli impianti di macchine che siano suscettibili di arrecare danni (al­la solidità, alla salubrità, o alla sicurezza) dei fondi vicini.

L’elencazione fatta dal codice è solo esemplificativa, dovendo la norma applicarsi anche ad opere o manufatti ugualmente nocivi o pericolosi come quelli elencati dalle varie leggi, in particolare sulla prevenzione incendi.

L’esistenza della pericolosità si presume, per cui la distanza va osservata per il solo timore del pericolo, non occorrendo ch’esso si sia manifestato ed abbia già arrecato un qualsiasi danno.

In questi casi la misura della distanza non è fissata dal codice civile, ma devono applicarsi le norme fissate dai regolamenti comunali o dalle leggi speciali.

Per i « camini» citati dall’art. 890 c.c. si devono intendere quelli di opifici (e non quelli domestici, che sono previsti e permessi dall’art. 884 sempre del c. c. relativo a: “Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune”).

Le norme dell’articolo 890 c.c. vanno, però, a ricollegarsi con quelle dell’art. 844, sulle «immissioni ».

Infatti, la pericolosità o le conseguenze nocive di un deposito, derivano quasi esclusivamente da « immissioni» di fumo, umidità, gas, polveri, rumori, scuotimenti, vibrazioni, energie (come la spinta data da materiali accatastati sul muro di confine), ecc., che danneggiano più o meno sensibilmente (e quindi più o meno tollerabilmente) la proprietà del vicino.

In tali casi non sono da considerarsi lesive le immissioni che non superino i limiti della « normale tollerabilità »; limiti che vanno considerati e determinati con i criteri di cui all’articolo 844 del codice civile

Diamo tre esemplificazioni dei principi contenuti nella norma sulle distanze dell’articolo 890 del codice civile.

Se B ha costruito una stalla appoggiandola al muro comune ab che la divide dal fondo di A, senza aver eseguite quelle opere cautelative per evitare danni al muro e al fondo di A, non può essere costretto a demolire la stalla, ma solo ad eseguire le dette opere cautelative, da determinarsi o di accordo con A, o dall’autorità giudiziaria;

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B può ammucchiare contro il muro ab comune con A, i suoi materiali; senza bisogno di un preventivo permesso di questi.

Essi, pero, sono da tollerarsi solo se il loro deposito è provvisorio e se non arrecano danno (con la loro spinta, o con la loro umidità, o di altra qualunque natura).

Va ricordato che I’umidità è provocata da depositi di terre, sabbie, letame, e vari residui industriali.

I materiali di alcune Industrie, trasmettono, tra l’altro, anche infiltrazioni corrosive.

La massa di materiali abc depositati da A, a ridosso del muro mnop dell’edificio di B, può provocare danni al muro stesso, sia impedendo la rapida evaporazione delle acque di pioggia che rimangono trattenute sotto e dal materiale depositato, sia esercitando una spinta sul muro, minacciandone la stabilità.

Distanze dal confine per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi 1  

B, può pertanto chiedere l’allontanamento di detti materiali dal suo muro, o l’adozione di cautele idonee ad eliminare la pericolosità di quel deposito.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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