Invalidità e risoluzione di un contratto. Quando si possono applicare.
Di amedeu
Proseguiamo l’articolo precedente parlando di due elementi importanti del contratto in generale, ma con particolare riferimento a quello di compravendita, che ci interessa maggiormente per la materia da noi trattata
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
II contratto si ritiene invalido quando, al momento della sua conclusione, sono presenti uno o più difetti di tale gravità da non consentire alle parti di raggiungere lo scopo che si erano prefissate con la sua stipulazione. Ecco quali sono le cause di invalidità:
1) la nullità:
è sancita dall’art. 1418 del Codice civile e si ha quando manca uno dei requisiti essenziali oppure quando la causa è illecita, impossibile, indeterminata o indeterminabile;
II Codice civile prevede tre ipotesi di risoluzione del contratto:
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