Autorimesse e posti auto coperti pertinenziali agli edifici esistenti

Autorimesse e posti auto coperti pertinenziali agli edifici esistenti.

Altro fattore importante nella presentazione delle pratiche edilizie sono le richieste inerenti  le autorimesse e posti auto coperti pertinenziali agli edifici esistenti.

In linea di massima, ricordando che i Regolamenti Edilizi Comunali variano, al variare dei Comuni e con essi delle 20 Regioni Italiane (A tale proposito ci auguriamo che entri in vigore, il prima possibile, il tanto atteso Regolamento Edilizio Nazionale Unico) affrontiamo lo spinoso problema delle autorimesse e dei posti auto nei condomini e che tante liti generano.

Autorimesse e posti auto coperti pertinenziali agli edifici esistenti 1   

Caratteristiche

1). Le autorimesse e/o i posti auto coperti con tettoie, anche parzialmente tamponate, sono qualificati pertinenziali in presenza delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un edificio principale a destinazione residenziale;

b) che la destinazione d’uso sia esclusivamente ad autorimessa e sia permanente;

c) che abbiano autonomia fisica.

2). Nei terreni di pertinenza delle costruzioni esistenti, nei casi ammessi dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo e quando non vi è la possibilità di provvedere tramite la trasformazione di volumi esistenti, oggetto di concessioni e/o autorizzazioni in sanatoria di cui alle Leggi n. 47/85, e all’art. 39 della Legge n. 724/94 e della L.326/2003, è consentita la costruzione di autorimesse pertinenziali, in muratura o prefabbricate, in numero non superiore ad una per ogni unità residenziale.

3). Nei fabbricati per i quali, in base ai disposti della L. 47/85, e dell’art. 39 della L.724/94 e della L. 326/2003, siano state rilasciate concessioni edilizie in sanatoria relative al cambio di destinazione d’uso di autorimesse, garages o comunque da locali atti ad ospitare veicoli, ad civile abitazione, la realizzazione dei manufatti oggetto del presente articolo non è consentita come pertinenza, ma deve rispettare i parametri urbanistici di zona.

4). I manufatti di cui al presente articolo, ove non espressamente disciplinato dal Regolamento Urbanistico, devono rispettate i seguenti parametri:

a) altezza, come definita dal presente regolamento, inferiore a ml. 2,40 e, nel caso di copertura inclinata, altezza massima di ml.3.00 misurata nel punto più alto;

b) superficie utile non superiore a mq. 20, da destinare unicamente ad autorimessa;

c) superficie permeabile superiore al 25% della superficie fondiaria;

d) distanze dai confini di proprietà e da altri fabbricati nei limiti fissati dal Codice civile;

Atto Unilaterale

5). La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla stipula di atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, che ne vincoli permanentemente la destinazione d’uso e la relativa pertinenzialità con l’immobile a cui le stesse sono asservite, da produrre contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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