La gazzetta ufficiale n° 81 del 7 aprile 2018 contiene la tabella delle principali opere di edilizia libera da eseguirsi senza alcun titolo abilitativo.
Nella Gazzetta Ufficiale n° 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il contenuto del decreto legislativo del 2 marzo 2018 con il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
E più propriamente il:
“Glossario Edilizia Libera”
“Elenco non esaustivo delle principali opere”
La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
La tabella, nello specifico, riporta:
- Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
- L’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
- L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del dlgs. n. 222/2016.
- L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.”
Seguono le allegate 8 pagine della tabella con l’elenco delle suddette opere edilizie:
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Gradirei sapere se istallando una vetrata scorrevole nella mia veranda è necessaria l’autorizzazione da parte del Comune e del condominio ! grazie Benito
Per Benito.
Se tale vetrata modifica uno spazio aperto in uno chiuso, sono necessarie le autorizzazioni del Comune e del condominio.
Tanto vale, anche se costituisce modifica sostanziale all’estetica del palazzo.
Amedeu e c.