Gli atti di immissione di cui all’art 844 del c.c. Cosa sono e come si riconoscono.

Atti importanti previsti dal codice civile sono le "immissioni" , delle quali spesso parliamo dando risposte ai nostri lettori, e che in questo capitolo affrontiamo, chiarendo qualche cosa di più, in maniera che lo stesso lettore possa eventualmente ritrovarvi un suo possibile caso.

Atti di immissione ed obblighi a tollerarli

A differenza degli “atti di emulazione” (che sono, atti legali senza utilità per chi li compie, ma che hanno il solo scopo di danneggiare il vicino) l’art. 844 del codice civile esamina e disciplina le “Immissioni”, che sono invece atti utili di per se stessi, pur arrecando danno o molestia al vicino, lo obbligano a tollerarle, entro certi limiti.

Tolleranza che, pero, deve essere rapportata pure alle necessità sociali della vita moderna.
 
L’articolo 844 del codice civile, quindi, tende ad assicurare l’armonica coesistenza dei diritti di ciascuno dei proprietari di fondi vicini, ed indirettamente ad assicurare pure i vantaggi dell’industria e dell’agricoltura mediante il completamento delle esigenze della produzione con le esigenze della proprietà.
 
Le « immissioni » possono essere:
 
a) materiali:
quelle che consistono in una stabile occupazione di uno spazio del fondo contiguo

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Nella immagine soprastante, II cornicione c dello stabile di "A" sporge nello spazio aereo sovrastante
la superficie "ac" del fondo di "B"; ed i rami e le radici di un albero dello stesso fondo di "B" si protendono nel fondo contiguo di "C".

b) immateriali:
quelle costituite da  fumo, da colore , da esalazioni, da rumori di ogni genere, da scuotimenti e analoghe propagazioni che si producono nel fondo del vicino (o nel fondo proprio e si propagano ed entrano nel fondo del vicino).
 
Le immissioni immateriali, a loro volta, possono essere: 
 
“dirette”:  se prodotte direttamente dal fatto dell’uomo e compiute sul fondo altrui. Esse si accompagnano alla occupazione abusiva di detto fondo o della cosa altrui, e pertanto sono  vietate: (esempio: gettare acqua o rifiuti nel fondo del vicino; o nella proprietà sottostante nel caso di proprietà in uno stesso condominio); 

“indirette” quelle prodotte con la propagazione, aventi carattere materiale che, da un determinato fondo, incidono, limitandolo, sul diritto, che ha, di godere pienamente il proprietario  di un altro fondo vi­cino

 Normalmente sono oggetto di  litigi giudiziari le seguenti immission indirette: di calore, di freddo, di odori, di propagazioni (tintorie lavanderie), di fumi (dai camini), di polvere, di rumori, di suoni.
 
Ancora le seguenti: da api, da foglie morte, da scosse o vibrazioni, da corrente elettrica , da umidità, da scavo di pozzi (per interruzione di falde acquifere),
 
L’art 844 del codice civile contempla anche  le "immissioni a “carattere transitorio”
 
Sono tali: lo spurgo del pozzi neri: (quando sia troppo frequente e duri a lungo ogni volta che si effettua); le demolizioni di edifici: (se effettuate senza opportuni accorgimenti, per cui producono polvere e rumori, in quantità insopportabile);
 
Non devono considerarsi « immissioni» gli atti che ledono un interesse non tutelato dalla legge. E’ di tal genere, per esempio una costruzione che sorgendo nel fondo del vicino diminuisca o tolga la visibilità ad una zona (montana, marina o lacustre, o di qualsiasi altra natura) non compresa tra quelle protette dalle leggi sulle bellezze naturali o da quelle di tutela paesaggistica.
 
L’art. 844 c.c. ammette l’esistenza di un « punto limite », prima del quale si devono intendere consentiti gli atti eseguiti in un fondo, anche se arrecano danno alle proprietà vicine.
 
Per la determinazione di questo limite occorre un criterio obbiettivo che dipende dai fatti che producono la immissione e dai luoghi ove essa è prodotta e dove si verifica, arrecando danno.

Tale criterio è quello dell’uso normale, in rapporto alla « normale tollerabilità » dell’uomo medio, e che si riferisce al grado d’intensità di propagazione della molestia. Non, quindi, all’uso, ma alle ripercussioni dell’uso; ma occorre tener pure conto della priorità dell’uso e delle esigenze della produzione, interagendo tutte queste condizioni con le ragioni della proprietà.

Le immissioni di qualunque genere, se compiute al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, devono considerarsi totalmente vietate, divenendo, in tali casi « atti di emulazione »

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di
amedeu

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