Integrazione della vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza

Il ministero dell’interno, con decreto 25 gennaio 2019, ha ritenuto necessario approvare l’integrazione della vigente normativa per gli  edifici di  civile  abitazione di  grande altezza, con  idonee misure di sicurezza ed esercizio, commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio  dalle facciate degli edifici, ha approvato le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (G.U. Serie Generale n°30 del 05/02/2019).

Dal 6 maggio 2019 (90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), entreranno in vigore le suddette nuove regole per l’antincendio nei condomini.

Per gli edifici esistenti ci sarà tempo 1 anno, cioè fino al 6 maggio 2020 per l’adeguamento delle misure gestionali, quali la dotazione di estintori e altre apparecchiature antincendio.

Invece per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza sono concessi due anni e cioè fino al 6 maggio 2021.

Da precisare che le regole, in questi casi non interesseranno tutti i condomini ma solamente quelli più alti.
La suddetta normativa classifica i condomini in quattro livelli prestazionali antincendio basati sull’altezza antincendio dei medesimi, stabilendo per essa l’altezza misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, fino al livello del piano esterno più basso.

Rispettivamente sono stabiliti i seguenti livelli prestazionali:  L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri; L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri; L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendio da 54 metri fino a 80 metri;  L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
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di
amedeu

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