Il progettista sarà ritenuto responsabile dei materiali che prescrive nella costruzione e nel caso di non conformità potrà rischiare anche l’arresto.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il Dlgs 106/2017 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione nell’Unione Europea (UE).
Le responsabilità dei progettisti
Il Dlgs stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.
Inoltre, prevede che “il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi sia punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e che "qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sia punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro".
Responsabilità del fabbricante
Il decreto disciplina anche gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
E’ fatto obbligo al fabbricante, di redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e qualora lo stesso violi tale obbligo sarà punto con una sanzione da 4.000 euro a 24.000 euro che potrebbe arrivare all’arresto in caso di materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Per garantire l’armonizzazione delle norme, il Decreto Legislativo istituisce un Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione (presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova dei materiali edili.
Infine, per assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) è previsto, inoltre, la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).
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