Lo sportello unico per l’edilizia
Vediamo adesso, in specifico, cosa prevederebbe la legge relativamente allo sportello unico per l’edilizia.
I cittadini, ma soprattutto i tecnici che frequentano i Comuni potranno rendersi conto di quanto dovrebbe essere cambiato il sistema di ricevimento ed organizzazione delle pratiche edilizie, rispetto al periodo precedente a tale decreto.
Con l’art. 13 (comma 2, lett. a) e b) del decreto legge 83/2012sono state introdotte disposizioni volte a rafforzare lo sportello unico per l’edilizia (Sue), disciplinato dall’art. 5 del T.U, attribuendo all’ufficio maggiori competenze decisorie e istruttorie, al fine di accelerare le procedure amministrative e ridurre gli incombenti a carico dei privati.
Già con lalegge 106/2011 la disposizione vedeva inserito il comma 4-bis al fine di sancire l’obbligo della modalità telematica sia per la presentazione delle domande, delle dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici o allegati, nonché per l’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni interessate.
Attraverso l’art. 5, lo Sue costituirà l‘unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, al fine di fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità), oltre ad essere l’unico ufficio ad acquisire direttamente – da tali amministrazioni -, tutti gli atti di assenso comunque denominati (anche mediante conferenza di servizi).
Il ruolo dello Sue viene rafforzato altresì dal divieto espresso – in capo a tutti gli altri uffici comunali e altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento – di trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, a cui si affianca l’obbligo (per le medesime amministrazioni e uffici) di trasmettere immediatamente allo sportello tutte le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Quanto sopra sopprime il comma 4 relativo all’obbligo di indire la conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti di assenso preliminari in determinate materie (quali le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche; assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari; le autorizzazioni doganali e demaniali; le autorizzazioni e pareri in materia di beni culturali e paesaggio o di tutela idrogeologica; gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali), ampliando conseguentemente l’ambito applicativo del comma 3 che prevede, oltre al ricorso della conferenza di servizi ove necessario, la possibilità di acquisire direttamente dalle amministrazioni preposte tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio in ordine alle fattispecie a suo tempo individuate nell’abrogato comma 4.
Con la modifica anche all’art. 13 del T.U., infine, lo Sue diventa l’unico ufficio comunale ad avere la competenza nel rilascio dei permessi di costruire.
Viene, inoltre, inserito, anche un articolo aggiuntivo – art. 9-bis relativo alla documentazione amministrativa – che prevede l’obbligo, per le amministrazioni, di acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati (compresi quelli catastali), che siano in possesso della pubblica amministrazione, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi edilizi.
La stessa disposizione prevede anche il divieto per le amministrazioni di richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e l’autenticità dei documenti, informazioni e dati che siano in possesso della Pa (in forza del principio della decertificazione dei rapporti tra privati e PA già sancito dall’articolo 15 della legge 183/2011).
Il comma 2-bis dispone, quindi, che le norme introdotte con l’art. 13, comma 2, dovranno essere attuate dalle amministrazioni comunali entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia entro il 12 febbraio 2013).
La dottrina sottolinea come la portata semplificatorie delle citate disposizioni rimanga comunque subordinata alla loro effettiva sostenibilità amministrativa: ove realmente lo Sue sarà in grado di assolvere ai compiti assegnati dalla legge nei tempi previsti per la conclusione del procedimento, l’obiettivo sarà raggiunto, diversamente l’effetto pratico sarà opposto con la conseguenza di aver arrecato un danno ulteriore al privato.
Rimane il dubbio che soprattutto nei Comuni privi di adeguata organizzazione o di piccole dimensioni, il rischio possa rivelarsi fondato.
Indubbiamente sarà da verificare, quanto, di ciò che è stato sopra riportato, come da decisioni parlamentari, sarà effettivamente attuato in pratica.
Cosa possiamo aggiungere?
Dobbiamo attendere se tale decreto porterà ad uno snellimento delle amministrazioni pubbliche, relativamente alle pratiche edilizie, o se invece non avverrà come mille casi precedenti, che hanno portato ad una crescente super burocraticazione dei servizi; ed i presupposti ci sono, in quanto il SUE è, e rimarrà un ufficio costituente un passaggio in più nella infinita trafila esistente.
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