Nel nostro precedente articolo abbiamo affrontato la tematica relativa agli interventi di ordinaria manutenzione ammessi con la "Edilizia libera" cioè senza alcun titolo abilitativo.
Vogliamo adesso entrare più dettagliatamente in merito a quali interventi possano definirsi di ordinaria manutenzione, cercando di fare un elenco.
L’edilizia è una materia vastissima, che non si completa mai con una descrizione, come probabilmente succederà con la seguente, che comunque noi cerchiamo di dare più dettagliata possibile, sperando che rimanga fuori ben poco.
Comunque ogni Comune è dotato di un proprio Regolamento Edilizio, ed è sempre doveroso, prima di eseguirlo, controllare ogni intervento con detto documento (anche via internet dal sito del Comune stesso).
Sono interventi di ordinaria manutenzione i seguenti:
- Demolizione dei pavimenti e rivestimenti interni.
- Rifacimento dei pavimenti e rivestimenti interni.
- Demolizione degli intonaci interni.
- Rifacimento degli intonaci interni.
- Sostituzione delle porte interne.
- Imbiancatura e verniciatura delle pareti soffitti e porte interne.
- Sostituzione degli apparecchi sanitari di un bagno o di una cucina.
- Sostituzione dei termosifoni.
- Rifacimento degli impianti: elettrico, idraulico, fognario interno, di riscaldamento.
- Installazione di pompe di calore e impianti solari termici, purchè non ricadenti in zone storiche classificate urbanisticamente "A" e non comportanti volumi tecnici esterni.
- Sostituzione del rivestimento di scale interne.
- Rifacimento di ringhiere interne.
- Sostituzione di infissi esterni purchè abbiano le stesse caratteristiche degli esistenti
- Rifacimento degli intonaci esterni purchè vengano mantenuti i colori e le stesse caratteristiche esistenti e quali i fregi, gli ornamenti gli aggetti, i marcapiani e quanto altro li caratterizzi.
- Sostituzione delle ringhiere esterne con altre simili in disegno e colore.
- Demolizione e rifacimento pavimenti terrazzi esterni.
- Demolizione e rifacimento manto di tegoli del tetto o dell’impermeabilizzazione della terrazza di copertura.
- Demolizione e rifacimento delle balze di rivestimento di una facciata purchè mantenendo il tipo di materiale il colore e le caratteristiche.
- Sostituzione delle docce e dei pluviali della copertura purchè, se esterni, mantenendo caratteristiche, materiali e colori.
Oltre alle suddette opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo, sono da comprendersi nell’ordinaria manutenzione anche tutti quegli interventi riguardanti la riparazione o la parziale sostituzione di parti delle medesime.
Da specificare che gli interventi sopra detti non sono esenti dalle certificazioni o collaudi previsti dalle vigenti leggi, quali per esempio le attestazioni di regolare esecuzione per gli impianti (elettrico, termico, ecc).
Inoltre se gli immobili sono soggetti alla Soprintendenza alla Belle Arti, oppure fanno parte di elenchi di fabbricati di pregio di un Comune, ai sensi di leggi regionali, le suddette opere saranno fattibili solo con le dovute autorizzazioni.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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Dovendo inserire in piccolo bagno un piatto doccia non esistente e quindi integrare la tubatura e la fogna nonchè rifare la pavimentazione e il rivestimento posso considerare questa operazione manutenzione straordinaria e quindi accedereballe detrazionil 50%? Poiché la conduttura per alimentare il gas alla cucina non è a norma posso sostituirlo con uno che passa sotto la pavimentazione ella cucina e quindi accedere anche in questo caso alla detrazione del 50%?.
Cordiali saluti
Per Matteo.
Leggi attentamente questo nostro articolo, dovrebbe aiutarti.
http://www.coffeenews.it/entrata-in-vigore-del-d-l-832012-spese-documentate-per-lavori-in-corso-alla-data-della-sua-pubblicazione
Amedeu e c.