Non sono “immissioni” gli atti che non ledono un interesse non tutelato dalla legge.

Non devono considerarsi « immissioni » gli atti che ledono un interesse non tutelato dalla legge.

E’ di tal genere, per esempio, la costruzione che sorgendo nel fondo del vicino diminuisca o tolga la visibilità ad una zona (montana, marina o lacustre, o di qualsiasi altra natura) non compresa tra quelle protette dalle leggi sulle bellezze naturali o da quelle di tutela panoramica.
 
L’ art. 844 del codice civile ammette l’esistenza di un « punto limite», prima del quale si devono intendere consentiti gli atti eseguiti in un fondo, anche se arrecano danno alle proprietà vicine.
 
Per la determinazione di questo limite occorre un criterio obbiettivo che dipende dai fatti che producono la immissione e dai luoghi ove essa è prodotta e dove si verifica, arrecando danno.
 
Tale criterio è quello dell’uso normale, in rapporto alla « normale tollerabilità » dell’uomo medio, e che si riferisce al grado d’intensità di propagazione della molestia. Non, quindi, all’uso, ma alle ripercussioni dell’uso.
 
Perciò occorrerà tener pure conto della priorità dell’uso e delle esigenze della produzione, contemperando tutte queste condizioni con le ragioni della proprietà.
 
Come avevamo già chiarito in precedenti articoli, le immissioni di qualunque genere, se compiute al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, devono considerarsi totalmente vietate, divenendo, in tali casi « atti di emulazione »
 
L’art. 844 condiziona il limite di tollerabilità alla « condizione dei luoghi ».
 
Ne diamo un esempio con la sottostante immagine, dove A è il proprietario di uno stabilimento sorto in una zona prevista come «industriale » dal Piano Regolatore comunale, rnentre a B appartiene una piccola casa rurale.

 
In questo caso le maggiori esigenze della produzione dello stabilimento di A devono avere il sopravvento sugli interessi del più modesto produttore e proprietario B; per cui la tollerabilità di B alle immissioni (di fumo, polvere, rumori, vapori, odori, ecc.) dello stabilimento, deve essere mag­giore di quella che sarebbe richiesta in un altro luogo (e si deve cioè qui adottare un criterio meno rigoroso della normalità di tali fastidi o molestie).
 
Lo stesso art. 844 indica l’« esigenza della produzione » come altro elemento di cui tener conto per la determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni dannose.

 
     A
 

Considerando il caso della suddetta immagine, in base a questo altro ele­mento da tener presente, si deduce che l’industria di A potrà permanere ed imporre la tolleranza delle proprie immissioni nei fondi vicini, solo se tale industria ha un’importanza sociale preminente sulla produzione agricola dei fondi vicini; che se cosi non fosse, l’industria di A dovrà essere vietata.
 
Anche la « priorità dell’uso » è indicata dall’art. 844, come elemento di preferenza per decidere sulla maggiore o minore tolle­ranza delle immissioni prodotte da un determinato immobile
 
Chiariamo questa norma con I’esempio della sottostante immagine



     A

 

A ha costruito uno stabilimento industriale (le cui immissioni di fumo, vapori, polveri, rumori, ecc.) allo stato attuale del luoghi non producono danni o molestie al fondo coltivato di C, e a quello di B (ove vi e una piccola casa rurale).

Se B decidesse di costruire un edificio avente un diverse scopo (per es. una casa di cura o un albergo) non può pretendere la chiusura o la trasformazione dello stabilimento di A appunto perchè esso è nato prima di quello che vuol costruire B.
 
I danni (già verificatisi o già iniziatisi) prodotti dalle immissioni vanno risarciti, se superano I’anzidetta « normale tollerabilità », indipendentemente dalla cessazione o diminuzione delle immissioni stesse.
 
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di
amedeu

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