Quali sono gli interventi edilizi di ordinaria manutenzione.

Avevamo affrontato a carattere generale questo argomento in un nostro precedente articolo  però non ci eravamo soffermati a chiarire quali erano gli interventi da considerarsi di ordinaria manutenzione e quali quelli di straordinaria manutenzione.

Questa distinzione è diventata molto importante a seguito della legge 22 maggio 2010 n°73 che  all‘articolo 6, comma 1 lettere a)b)c)d)e) include fra gli interventi da eseguirsi senza alcun titolo abilitativo, quindi come edilizia libera, proprio gli interventi di "ordinaria manutenzione".

Ma vediamo di chiarire meglio il concetto di "lavori di ordinaria manutenzione":

La legge n. 10 del 28 gennaio 1977 precisava che sono:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

 

A tale definizione deve sommarsi quella adottata da varie Regioni, fra cui la Regione Toscana che nella LRT del 21 maggio 1980 n° 59, aggiungeva alla soprastante dizione:

"Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici."

Tale dizione ci sembra giusta, in quanto tesa al rispetto architettonico ambientale di particolari zone delle quali il nostro Paese è ricco.

Non si può modificare una facciata che abbia certe caratteristiche architettoniche, o una tipologia di infissi e di  colori preesistenti. Se si vuole cambiare si ricade in una autorizzazione comunale e quindi non più fattibile come Edilizia Libera.

Quindi la definizione completa è la seguente:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

Nel prossimo capitolo parleremo chiariremo ancora sulla ordinaria manutenzione.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA IN EDILIZIA

di
amedeu

3 commenti

  1. Puo chiedermi il comune il pagamento dell imu su un terreno che risulta una zuts in trasformazione che fa parte della mia proprieta dove giace la mia casa .
    Pero su questo terreno non mi fa costruire niente e mi dice che e edificabile e che vale 150.000 euro e pretende che io paghi l imu e cerca un accordo sul prezzo al metro e a fatto le stesse pretese per i miei vicini facendo un forfet sul prezzo al metro anche se il terreno risulta sulla stessa zuts e in trasformazione. Quindi tutti i proprietari di questi terreni della stessa tipologia pagano un prezzo diverso al metro in base agli accordi con il comune .
    Cosa posso fare per questa ingiustizia?

    • Per Piera.
      L’Italia è il Paese delle sigle.
      Zut (Lo abbiamo ricercato su internet), significa appunto Zona Urbana di Trasformazione.
      http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/prgc/Var_51_Doc_programm.pdf
      L’IMU, in via generale, viene richiesta per quei terreni che potenzialmente diventano edificabili, fin dal momento che gli stessi vengono classificati come tali nel Piano Regolatore di un Comune.
      Tale momento, lo abbiamo sempre sostenuto, non è giustificabile, se l’area individuata è soggetta ad un piano esecutivo, tipo una lottizzazione, un piano particolareggiato o similare.
      Ciò, in quanto il proprietario di detta area, si trova nella condizione di non poterla commercializzare fino a che lo stesso Piano particolareggiato non è stato definitivamente approvato.
      Ci sembra di comprendere che lo ZUT sia un piano urbanistico successivo al PRG (Tipo un piano particolareggiato e molto simile ai PIP – Piani per Interventi Produttivi).
      Quindi, se lo ZUT offre l’immediata possibilità edificatoria, a nostro parere, l’IMU deve essere pagato.
      Riguardo alle cifre diverse che il comune concorda con i proprietari, non ne comprendiamo il meccanismo, a meno che, non vi siano, all’interno dello ZUT zone da adibirsi a verde pubblico o parcheggi pubblici da cedere al Comune, per cui quest’ultimo può concordarne la cessione, scalandone il valore dal prezzo dell’IMU.
      Altro non possiamo immaginarci; ma possiamo suggerirti, al momento che ti richiederanno il pagamento dell’IMU, di ricercare attentamente tutta la documentazione possibile su internet e poi porre un quesito scritto (Non polemico ma di conoscenza) al Comune, circa la metodologia usata per farti pagare quanto richiesto.
      Amedeu e c.

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