Ultimazione dei lavori, Certificato di conformità e Certificato di agibilità

Ultimazione dei lavori, Certificato di conformità e Certificato di agibilità.

Di seguito riportiamo la sequenza della documentazione, riferita alle opere effettuate in corrispondenza al progetto approvato, e necessaria per acquisire dal Comune, in concomitanza con l’ultimazione dei lavori e con il certificato di conformità, la certificazione finale di agibilità di un immobile.

Tale documento è necessario, tra le tante cose, per effettuare l’atto di compravendita dal notaio

L’elenco  che segue si ritiene completo, ma va verificato, comunque e sempre, a seconda della Regione nella quale l’immobile è stato realizzato.

Il controllo può essere eseguito ricercando l’articolo dedicato, sul Regolamento Edilizio Comunale.

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1. Entro i termini di validità del titolo abilitativo deve essere effettuata la comunicazione di fine lavori inviando il modello appositamente predisposto e allegando la documentazione in esso elencata, debitamente firmato dal titolare dell’atto, dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori stessi.

2. Entro il termine di cui al precedente comma deve essere depositata, l’attestazione di agibilità predisposta sull’apposito modello fornito dall’amministrazione e corredata della documentazione in esso prevista.

3. In assenza dei documenti sotto elencati, l’attestato di agibilità è inefficace:

a) Dichiarazione dell’avvenuta presentazione dell’accatastamento e copia della documentazione stessa vistati dagli uffici competenti;

 b) dichiarazione conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuto prosciugamento dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione della conformità degli impianti tecnologici installati negli edifici;

Ultimazione dei lavori, Certificato di conformità e Certificato di agibilità 1   

d) certificato di collaudo statico e/o certificato del competente ufficio tecnico della regione (Ex Genio Civile) delle opere eseguite nelle zone sismiche;

e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

 f) Attestazione di qualificazione certificazione energetica o attestazione certificazione energetica;

g) Dichiarazione di corretto allaccio ai pubblici servizi e/o autorizzazione allo scarico;

h) Certificazione di conformità, delle opere eseguite sulla copertura, alle misure preventive e protettive di cui alla vigente normativa nazionale.

4. Qualora all’attestazione di agibilità sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli allegati di cui ai commi precedenti il comune invita l’interessato a regolarizzare l’attestazione entro il termine di 60 giorni, decorso tale termine l’agibilità è da ritenersi inefficace.

5. E’ consentita la presentazione di certificazione di agibilità parziale, a condizione che la parte di edificio che si intende rendere abitabile o agibile risponda a tutti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e previa presentazione della dichiarazione di fine lavori per le parti interessate dall’attestazione sopra citata.

6. La mancata presentazione dell’attestazione di agibilità nei termini di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura minima prevista dalla vigente normativa, pari a €. XXXX

7. Nessuna unità immobiliare può essere abitata o utilizzata se non ne è stata attestata l’agibilità ai sensi delle normative vigenti, oppure se questa sia stata revocata, oppure se l’alloggio sia stato dichiarato inabitabile da parte del Comune.

 Controllo sugli attestati di agibilità

1. Il comune trasmette all’Azienda USL l’elenco delle attestazioni pervenute e ritenute complete al fine di consentire il controllo secondo le modalità e competenze stabilite  della ASL stessa

2. Sono soggette a controllo sistematico le attestazioni di agibilità relative:

a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;

c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo.

3. In caso di mancanza dei requisiti richiesti, accertata dall’Azienda USL ed indicata in apposito verbale, il responsabile dell’ufficio competente del Comune può, su proposta della stessa Azienda ASL:

a) revocare l’agibilità dell’immobile;

b) comunicare, al proprietario del fabbricato, gli adeguamenti necessari per eliminare le carenze riscontrate, indicando un termine entro il quale tali adeguamenti devono essere effettuati.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

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