Quali sono gli obblighi dei comproprietari per la riparazione di un muro a comune.
Di amedeu
Quante discussioni fra proprietari di due fondi limitrofi, per la riparazione di un muro a comune.
Eppure potevano essere evitate.
Il Codice Civile all’articolo 882 stabilisce esattamente quali obblighi hanno i comproprietari di un muro divisorio comune, di eseguire le riparazioni e le ricostruzioni ad esso necessarie. Tali opere devono essere eseguite per mantenerlo in efficienza affinchè esso continui ad avere la funzione per la quale era stato edificato.
Lo stesso articolo fissa la ripartizione tra i proprietari delle spese, in proporzione ai diritti che ciascuno di essi ha su detto muro.
La necessità delle opere da eseguire non deve essere riconosciuta da uno solo dei comproprietari, ma occorre la maggioranza di essi come stabilito dalla legge. Inoltre la necessità dell’esecuzione deve essere vista al di fuori i ogni interesse privato particolare, ma riconosciuta sulla base di uno stato obbiettivo di detto muro.
Esiste però anche il caso che le riparazioni o i lavori occorrenti al muro siano dovuti al "fatto" di uno dei comproprietari, per cui sarà solo questi a sopportarne l’intera spesa.
Ma vediamo le figure esplicative di tali stati di fatto:
Figura n° 1
Il muro comune tra A e B, separa due edifici che si appaggiano entrambi ad esso.
Qualora necessiti ripararlo nella zona indicata dalle lettere minuscole a-b-c-d , (anche se questa riguarda solo la zona che ricade dalla parte di B), la relativa spesa andrà sostenuta e ripartita in parti uguali fra A e B, non essendo i lavori occorrenti addebitabili a colpa di alcuno di essi.
Qualora il muro comune regga solo l’edificio di B, il proprietario A può astenersi dal pagare la sua quota dei lavori, rinunciando però alla comunione dell’intero tratto di muro. Da chiarire che tale rinunzia non comprende la rinuncia al suolo sottostante che rimane di B.
Figura n° 2
Il muro a comune separa l’edificio di A da un lato e tre distinti edifici di B, C e D dall’altro.
Qualora la parte da riparare sia nella zona comune tra A e C e per un successivo tratto fra A e D, la spessa occorrente per tale riparazione andrà ripartita metà a carico di A e l’altra metà fra C e D ripartendo tra essi la spesa in rapporto alle lunghezze di muro da ripararsi.
Qualora il muro in comune faccia parte di un condominio, la spesa dovrà essere ripartita fra i condomini dell’edificio, in base a quanto detto sopra ed inoltre alle rispettive quote millesimali di proprietà che essi hanno nel condominio.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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devoristrutturare un solaio ed abito in un edificio di 3 piani in cui il primo ed il 3 è di proprietà di un altra persona….Devo dividere le spese??? Che diritto posso far valere. grazie
Per Giuseppe.
La ricostruzione o anche ristrutturazione di un solaio è regolata dall’articolo 1125del codice civile.
Le spese sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno sovrastante all’altro, restando a carico del proprietario del piano superiore il rifacimento del pavimento, ed a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la pitturazione ed eventuali decorazioni del soffitto.
Amedeu e c.
Buonasera, parte del mio tetto equivale alla terrazza dei proprietari di sopra. Purtroppo questa terrazza è da rifare a nuovo perchè mi piove in casa. Avrei bisogno di sapere come devono essere ripartite le spese di ristrutturazione che equivalgono a spaccare il preesistente, rifare la guaina e successivamente il massetto e quindi ripavimentare.
Grazie infinite Alessia M.
Per Alessia.
Se la terrazza soprastante il tuo appartamento è di proprietà di un condomino, allo stesso tocca rifare completamente il pavimento e l’impermeabilizzazione, ad eccezione delle eventuali cimase o aggetti perimetrali , che vanno divisi fra te ed il proprietario soprastante.
Amedeu e c.
Mi perdoni Sign Amadeu, la casa è una bifamiliare, io abito al piano terra mentre i proprietari della terrazza abitano al piano primo. Non esiste un condominio perciò dovremo suddividere la spesa per due ma in che modo?
Grazie Alessia M.
Per Alessia.
La questione non cambia aspetto, in quanto a tutti gli effetti , anche se siete due proprietari, lo siete in condominio, ed avete le parti comuni del fabbricato (tetto, muri portanti, fondazioni ecc) e le parti di proprietà individuale.
Per cui al proprietario di sopra, stando al c.c. spetterebbe il rifacimento del pavimento.
Amedeu e c.