Si prosegue l’articolo precedentemente redatto, illustrando altri esempi tipici che possono accadere nella realtà.
c) Terreno coperto dall’acqua di laghi e stagni privati.
Siccome tale livello non è costante, perche varia secondo il volume delle acque che arrivano nel lago (dal fiume, torrente, canale o sorgente ab, e da quelle di pioggia che cadono sui terreni intorno al lago) e di quelle che lo sbocco c è capace di scaricare nell’alveo di uscita cd, le piene determinano un aumento di altezza delleacque del lago, e quindi un’invasione dei terreni rivieraschi; cosìcome le magre determinano una diminuzione di altezza e lo scoprimento di parte del bacino.
e) Isole o unioni di’ terra
Per l’art. 945 c.c. “Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico”
“Se I’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà”
“La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola”.
Tra i due bracci RS e TU del torrente si e formata l’isola » abcd. Se l’accrescimento è dovuto a materiali trasportati dalla corrente fermatisi definitivamente in quel sito, I’isola è una “unione di terra”.
Se il torrente è del demanio pubblico, sarà di questo anche I’isola o l’unione di terra.
Nel caso della figura sottostante si e avuto un distacco « istantaneo » (o franamento) della riva abc che limitava il fondo di A.
Qui, però, la zona abcb’a, si avvicina alla riva del fondo di C, ma senza unirsi a questo, restandone separata dal braccio TU secondario del torrente.
L’isola defgd, formatasi per avulsione, rimane in proprietà di A.
Se il torrente che aveva il suo corso lungo I’alveo RS, scorrendo lungo la riva abcde del fondo di C, a seguito di una piena crea un’altro braccio TU, attraverso il fondo di C, formando un’isola bcdgb (che non ha le origini di quelle delle figure precedenti), che è una parte del preesistente fondo di C, l’isola anzidetta resta in proprietà dello stesso C (vedi immagine sottostante)
Si può concludere che nelle “isole” e “unioni di terra” non si ha “acquisto di proprietà”
f) Acquisto di « alveo abbandonato ». L’art. 946 c.c. dice che “Se un fiume o torrente si forma un letto, abbandonando I’antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo I’estensione della fronte del fondo di ciascuno”
II fiume o torrente F, per cause solo naturali, si è formato un nuovo letto TU, abbandonando totalmente quello primitivo RS. L’area dell’alveo abbandonato (che, quando scorrevano le acque, era demaniale), ora che è abbandonata dalle acque, per il principio della “accessione” resta automaticamente sdemanializzata, per cui passa in proprietà ai privati A,B,C,D,E che con essa confinano:
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