Canne fumarie poste su muri comuni perimetrali; non serve l’autorizzazione del condominio

Canne fumarie poste su muri comuni perimetrali; non serve l’autorizzazione del condominio.

Il Tar delle Marche  (Sez. I)  con la sentenza n. 648/2017 pubblicata il 1° agosto 2017 si è espresso in merito alla installazione di una canna fumaria su un muro comune perimetrale, arrivando alla conclusione che il consenso del condominio non è indispensabile se non si altera la destinazione del muro e non si limita il suo utilizzo, ha inoltre aggiunto che per le opere interne è sufficiente il parere espresso dalla Soprintendenza e non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Tutto ciò, a condizione che non venga pregiudicato l’uso del muro comune e non sia alterata la sua destinazione d’uso con interventi troppo invasivi.

   

Ma veniamo al fatto: il proprietario di un ristorante posto al piano terra di un edificio condominiale sito nel centro storico aveva ottenuto l’autorizzazione comunale, quella sanitaria  ed anche la paesaggistica per poter installare una canna fumaria per i fumi provenienti da un camino sito nel ristorante.

A tale installazione un condominio ha avanzato esposto in quanto, a suo dire, tale canna fumaria si trovava in un cortile dove si affacciava la sua proprietà  ed inoltre in un palazzo sito nel Centro Storico.

Per cui sarebbe occorso il nulla osta condominiale e l’autorizzazione paesaggistica legata al fatto che tratta vasi di edificio in centro storico.
 
Il Tar delle Marche  (Sez. I)  con la sentenza n. 648/2017 pubblicata il 1° agosto 2017 ha spiegato che il consenso condominiale non è necessario se non si va ad alterare la destinazione del muro non limitandone inoltre il suo utilizzo; ha aggiunto altresì che per le opere interne è sufficiente procurarsi il parere espresso dalla Soprintendenza e non è quindi necessaria alcuna autorizzazione Paesaggistica

Il Tar si è espresso anche sul fatto che il ricorrente aveva evidenziato che la canna fumaria era in contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale in quanto per consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione ed evitarne la reimmissione nell’edificio doveva essere più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti degli edifici circostanti posti nel raggio di 10 metri da detta canna fumaria. 

A giudizio del Tar, invece, è sufficiente adottare soluzioni progettuali accorte, che tutelino la salute dei vicini, evitando, per assurdo , nel caso di un limitrofo attiguo grattacielo, di rialzare la canna fumaria oltre l’altezza dello stesso.

In base a queste considerazioni, il Tar ha respinto il ricorso del condomino e ha confermato le autorizzazioni per l’installazione delle canne fumarie.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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