Come comportarsi per autorizzazioni di insegne, cartelli pubblicitari e targhe

Come comportarsi per autorizzazioni di insegne, cartelli pubblicitari e targhe

Normalmente sono accessori di un edificio che vengono sottovalutati e, non di rado, i proprietari degli immobili ordinano l’esecuzione di tali articoli alle ditte specializzate, trovandosi poi in un mare di guai per ottenere i permessi richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Tali accessori  di solito vengono portati, e approvati o meno, nelle così dette commissioni integrate o ristrette, composte, cioè da un numero minimo di membri, ed in particolare da architetti e personale specializzato in belle arti.

Di seguito riportiamo, per una opportuna conoscenza dei nostri lettori, le richieste standard che vengono avanzate dalla maggioranza dei comuni.

Da chiarire, che il committente, comunque, dovrà controllare preventivamente tale normativa con quella contenuta nel regolamento edilizio del proprio comune.

Cosa si intende per insegne, targhe e pannelli

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1. Per insegne, targhe e pannelli d’esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

1  Come comportarsi per autorizzazioni di insegne, cartelli pubblicitari e targhe  1

2. Le insegne, le targhe e pannelli d’esercizio Sono vietati nelle strade prive di marciapiedi, se sporgenti oltre cm. 5 dal muro del fabbricato.

3. L’installazione di insegne, cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche è soggetta al rispetto delle norme del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, previo nullaosta degli enti proprietari della strada stessa.

4. All’interno dei centri abitati è vietata l’installazione di “cartelli pubblicitari” così come definiti dal Codice della Strada sopra richiamato.

5. Fuori dai centri abitati l’autorizzazione al posizionamento dei “cartelli pubblicitari”, nel rispetto delle caratteristiche e dimensioni stabilite dal Codice della Strada, è rilasciata dall’Ente proprietario della strada; nel caso di strada comunale la richiesta dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Municipale.

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Caratteristiche

6. Le insegne devono essere apposte in prossimità del fondo dove il richiedente esercita l’attività e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) insegne a muro: se installate sopra le aperture di accesso al fondo, non possono avere altezza maggiore di cm. 60 e larghezza superiore a quella dell’apertura stessa o delle vetrine di esposizione; se installate di fianco alla

porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non devono essere luminose e non dovranno avere larghezza maggiore di cm. 60 e altezza superiore a quella delle aperture stesse;

b) insegne a bandiera: devono avere una superficie non superiore ad 1 mq. con

dimensioni massime di cm. 80 x cm. 120 e, se poste su palo, sia l’insegna che il palo devono essere ubicati interamente in proprietà privata.

7. Nelle strade con marciapiede, l’aggetto di tutte le tipologie di insegna deve essere arretrato di almeno 50 cm. dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede e non devono ostacolare la vista dei cartelli di segnalazione stradale.

Le insegne, le loro appendici ed i loro meccanismi devono essere posti ad altezza superiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede.

8. In caso di installazioni di insegne nelle zone artigianali ed industriali sono consentite dimensioni superiori a quelle massime sopra previste, in considerazione del rapporto tra le dimensioni dei capannoni presenti e quelle delle insegne da installare.

Parere necessari

9. Per l’installazione di insegne devono essere recepiti i seguenti pareri e/o autorizzazioni:

a) Ente proprietario della strada e/o autorizzazione ai sensi del codice della strada;

b) Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, se aggettanti su proprietà pubblica;

c) Per le attività commerciali, artigianali, agricole e agrituristiche, dimostrazione del possesso delle prescritte autorizzazioni all’esercizio dell’attività, ed eventuale autorizzazione del proprietario dell’immobile;

10. Per le installazioni in zone sottoposte a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.

11. Non è consentita la sostituzione, anche di parti, di insegne esistenti, già autorizzate, qualora abbiano caratteristiche e dimensioni non conformi al presente regolamento.

Centri storici

12. All’interno dei centri storici, o ad essi assimilati, le insegne sono ammesse alle seguenti prescrizioni:

a) Insegne a muro: devono essere realizzate con colori e materiali che si armonizzino con l’edificio interessato e devono essere poste all’interno dell’apertura originaria o esistente. 

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Per motivate esigenze tecniche, possono essere inserite al di sopra dell’apertura stessa per una larghezza pari a quella dell’architrave delle porte o vetrine interessate.

Esse non devono occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti e le cornici delle aperture, gli eventuali sopraluce ecc.

b) Insegne a bandiera: devono essere realizzate in ferro battuto ed avere una superficie complessiva non superiore ad 0.30 mq.; se poste su palo, sia l’insegna che il palo devono essere ubicati interamente in proprietà privata.

In presenza di pubblica illuminazione a mensola le insegne non possono superare l’aggetto dell’illuminazione stessa, ed in ogni caso non devono esse di ostacolo alla circolazione carrabile e alla vista dei relativi cartelli di segnalazione stradale.

c) Sono vietate le insegne luminose realizzate con luci al neon e scatolati in policarbonato o altro materiale plastico.

Possono essere invece illuminate attraverso la collocazione di piccoli fari.

Insegne di pubblica utilità

13. Sono fatte salve, in tutte le zone del territorio comunale, le insegne che indicano esercizi di pubblica utilità (ad esempio farmacie, ecc..).

Farmacia 1   Carabinieri 1   

14. L’avente titolo, previa istanza preventiva opportunamente motivata, può ottenere, dall’amministrazione, che potrà avvalersi dei propri organi consultivi, l’approvazione di soluzioni progettuali diverse da quanto sopra riportato. 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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