I Campi elettromagnetici: Sanzioni per chi sbaglia, al 2012


Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici.

 

 

L`art. 306 del D. Lgs. 81/08 prevede che le disposizioni del Titolo VIII Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici“ entreranno in vigore alla data fissata dal primo comma dell`art. 13 paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE.

Tale decorrenza (stabilita al 30 aprile 2008) e` stata recentemente modificata dalla direttiva comunitaria 2008/46/CE del 23 aprile 2008, pubblicata nella GUCE n. L114/88 del 26 aprile 2008.

Pertanto le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici entreranno in vigore a decorrere dal 30/04/2012.

 



 

Riferimenti precedenti:

 

 

 

 

Art. 306.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto,  nonchè da altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.

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Titolo VIII

Capo IV

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro e’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a) con arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;    
    b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

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di
amedeu

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