Si ricorda ai nostri lettori, che l’amministrazione di un condominio è regolata dagli artt. 1129/1137 del codice civile
Assemblea Condominiale
Nel condominio i singoli condomini, per quanto si riferisce all’amministrazione e al godimento delle parti comuni, devono sottostare alla volontà della maggioranza di essi, manifestata legalmente a mezzo dell’assemblea dei condomini, regolarmente costituita.
Le deliberazioni dell’assemblea vengono poste in esecuzione da un amministratore responsabile (del quale parleremo in seguito), che ha speciali attribuzioni di custodia e di manutenzione dell’edificio; di ottenere il regolare funzionamento dei vari servizi d’interesse comune; dell’osservanza e dell’adempimento di tutti gli obblighi che possono riguardare i rapporti con i terzi e con le pubbliche amministrazioni).
Costituzione dell’assemblea e deliberazioni: (art. 1135-1137c. c. )
L’assemblea si costituisce regolarmente con un invito trasmesso a tutti i condomini, e con l’intervento di coloro che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi del partecipanti al condominio.
L’assemblea può essere « ordinaria » o « straordinaria », a seconda che venga convocata annualmente (per deliberare sulle questioni indicate dall’art. 1135 c.c.) o in qualsiasi altro momento (per questioni urgenti).
L’assemblea può anche essere parziale, quando deve deliberare su cose comuni in proprietà ad alcuni soltanto dei condomini, e sempre se non pregiudicano gli interessi degli altri.
E’ compito dell’assemblea provvedere (art. 1135 c.c.):
1) alla nomina, o conferma, dell’amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
2) all ‘approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
Le deliberazioni sono valide se approvate con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, e almeno la metà del valore dell’edificio.
In mancanza di numero l’assemblea verrà convocata una seconda volta in uno dei dieci giorni successivi. In questa seconda assemblea la deliberazione è valida con un terzo dei partecipanti purchè rappresentino un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che riguardano la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti (che non possono essere promosse o difese ad iniziativa del solo amministratore), o la ricostruzione o le riparazioni straordinarie dell’edificio, vanno prese a maggioranza degli intervenuti, purchè rappresentino la meta del valore dell’edificio.
Le innovazioni (di cui all’art. 1120 c.c.) vanno approvate con deliberazioni valide con la maggioranza del partecipanti e i due terzi del valore dell’edificio.
Le deliberazioni dell’assemblea devono essere trascritte in un apposito registro tenuto dall’amministratore.
Le deliberazioni dell’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria (entro trenta giorni dalla data della deliberazione per dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti), che potrà ordinare la sospensione del provvedimento (art. 1137 c.c.).
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