Legge 68/2015 – Punibilità degli Ecoreati o Delitti contro l’ambiente
Lettori: attenzione!
È stato convertito nella Legge 22 maggio 2015 n° 68 (G.U. n° 122 del 28 maggio 2015), il DL denominato “Ecoreati” che all’articolo 1 stabilisce che dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e’ inserito il seguente:
Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente – che introduce, nuovi delitti contro l’ambiente all’interno del nostro ordinamento legislativo.
Con la nuova legge 68/2015 vengono introdotti i seguenti cinque reati in materia ambientale.
1) Inquinamento Ambientale;
2) Disastro ambientale;
3) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
4) Impedimento del controllo;
5) Omessa bonifica
E più specificatamente:
1) (Inquinamento ambientale). Art. 452-bis –
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata
2) (Disastro ambientale). Art. 452-quater-
Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.
3) (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Art. 452-sexies
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita’.
La pena di cui al primo comma e’ aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumita’ delle persone, la pena e’ aumentata fino alla meta’.
4) (Impedimento del controllo). Art. 452-septies
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attivita’ di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
5) (Omessa Bonifica). Art. 452-terdecies
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
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