Legge 68/2015 – Punibilità degli Ecoreati o Delitti contro l’ambiente

Legge 68/2015 – Punibilità degli Ecoreati o Delitti contro l’ambiente

Lettori: attenzione!

È stato convertito nella Legge 22 maggio 2015 n° 68  (G.U. n° 122 del 28 maggio 2015), il DL denominato “Ecoreati”  che all’articolo 1 stabilisce che dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e’ inserito il seguente: 
Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente – che introduce, nuovi delitti contro l’ambiente all’interno del nostro ordinamento legislativo.

Con la nuova legge 68/2015 vengono introdotti i seguenti cinque reati in materia ambientale.

1) Inquinamento Ambientale; 
2) Disastro ambientale;
3) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
4) Impedimento del controllo;
5) Omessa bonifica

E più specificatamente:

Legge 68-2015 – Punibilità degli Ecoreati o Delitti contro l’ambiente 1  

1) (Inquinamento ambientale). Art. 452-bis –

E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna. 
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata

2) (Disastro ambientale).  Art. 452-quater-

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della  rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

3) (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)  Art. 452-sexies

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita’. 
La pena di cui al primo comma e’ aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna. 
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumita’ delle persone, la pena e’ aumentata fino alla meta’. 

4) (Impedimento del controllo).  Art. 452-septies

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei

luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attivita’ di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

5) (Omessa Bonifica).  Art. 452-terdecies

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Adobe Reader PDF     Legge 22 maggio 2015 n° 68

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA 

di
amedeu

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.