Quali condomini devono partecipare alle spese per lavori di riparazione di una parte del tetto

Con sentenza n° 791 del 16/01/2020 la corte di cassazione ha chiarito quali condomini devono partecipare alla ripartizione delle spese per lavori di riparazione di una parte del tetto.

Un quesito che è sempre stato materia di discutere nelle liti condominiali e che adesso la giurisprudenza definisce in maniera univoca.

Secondo la Corte di Cassazione la ripartizione delle spese deve essere effettuata a secondo se la stessa interessa tutto il tetto o una parte di esso e, qualora si manifesti il secondo caso i condomini che non ne fanno parte non devono neanche essere convocati all’assemblea per la delibera dei lavori da effettuare.

La questione è sorta in un condominio nel quale l’amministratore condominiale aveva avanzato una richiesta di riunione condominiale parziale per lavori di riparazione al tetto.

Detta copertura era costituita da due corpi di fabbrica distinti, il primo dei quali con falde in laterocemento mentre l’altro era formato da falde in materiale ligneo.

In questo frangente solamente la parte in laterocemento era interessata dai lavori di manutenzione.

L’amministratore aveva convocato solamente i condomini le cui unità immobiliari si trovavano sotto il tetto in laterocemento.

Parte degli stessi condomini aveva impugnato la deliberazione condominiale, ritenuta invalidante in quanto era mancata la convocazione di tutti i condomini dell’edificio.

Secondo questi ultimi il tetto era da considerarsi unico e non divisibile in due parti, per cui doveva partecipare l’intero condominio.

Tale impugnativa era stata vagliata in tutti i gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione.

In tutti i gradi di giudizio, dopo aver accertato che il tetto era composto da due corpi separati, la richiesta dei condomini è stata respinta.

I giudici hanno chiarito che quando un bene, come ad esempio le scale, l’ascensore o il tetto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali è utilizzato solo da una parte dei condomini, si crea un condominio parziale.

In questo caso, i condomini non sono tutti comproprietari del bene.

Per la formazione di un condominio parziale non sono indispensabili atti costitutivi o ricognitivi: il condominio parziale esiste fin dal momento in cui esistono i beni di proprietà di una sola parte dei condomini.

Di conseguenza, hanno concluso i giudici, le spese e le decisioni relative ai beni del condominio parziale sono solo di pertinenza dei diretti interessati.

Sentenza n° 791 del 16/01/2020

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di
amedeu

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