Quando il Comune è tenuto a risarcire l’acquirente di una casa se l’edificio risulta essere abusivo

Quando il Comune è tenuto a risarcire l’acquirente di una casa se l’edificio risulta essere abusivo parzialmente o totalmente; questo è emerso da una recente Sentenza (4889/2019) della Corte di Cassazione.

Il fatto nasce da un imputato di abusivismo da parte del Comune dove aveva acquistato una casa da una Agenzia Immobiliare e che ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) del Comune stesso, accusandolo di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nei confronti  della S.r.l. Stella Immobiliare, realizzatrice di un fabbricato.

Il citante ha esposto, in particolare, di aver acquistato un appartamento facente parte di detto fabbricato, facendo affidamento sia sulla conformità alle leggi ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi (Permesso di costruire e licenza di abitabilità) emessi dal Comune), sia sulla conformità del bene ai medesimi titoli.

Costui ha scoperto, in seguito (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie, per parziale o totale a abusività dell’immobile), che l’immobile da lui acquistato era oggetto di svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche, tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all’uso e non commerciabile.

I giudici delle sezioni civili di Cassazione, con Sentenza 4889/2019 hanno stabilito che il Comune può essere citato in giudizio, allorchè l’acquirente si renda conto, dopo un certo periodo, di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilità, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) a lui causati

Infatti, la Corte di Cassazione, ha ritenuto il Comune responsabile per aver causato danni all’acquirente, imputando all’Ente un comportamento inerte e negligente nei confronti di precedenti abusi edilizi, difatti: se il Comune fosse stato vigile nel reprimere l’abuso, la vendita non sarebbe avvenuta.

I giudici hanno sentenziato che la P.A., nell’omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall’art. 27 del DPR n°380 del 2001 nei confronti di un terzo costruttore e nell’omettere i provvedimenti abilitativi, abbia indotto l’imputato ad acquistare una parte dell’edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi poi inesistente.

In base a tale sentenza si apre uno spiraglio non indifferente per tutti quegli acquirenti che riscontrano difformità edilizie (1490 Cc)  e difetti statici nell’immobile da essi acquistato e che, a seguito della suddetta sentenza 4889/2019, potranno agire nei confronti del venditore per omesse difformità edilizie.

Sentenza 4889/2019

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di
amedeu

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