Una sentenza discutibile sulla possibilità dei proprietari dell’ultimo piano o del lastrico solare alla sopraelevazione dell’edificio

Una sentenza discutibile sulla possibilità dei proprietari dell’ultimo piano o del lastrico solare alla sopraelevazione dell’edificio.

Con questo articolo non vogliamo entrare in merito del diritto, secondo legge stabilito dal Codice Civile, concesso ai proprietari dell’ultimo piano o del lastrico solare di un immobile a sopraelevare, ma piuttosto affrontare dal punto di vista tecnico quanti di costoro potranno, in definitiva, realizzare tale sopraelevazione.

La sentenza, che riportiamo in formato Doc. in fondo all’articolo, è la n° 45/17 del TAR di Trento, sezione Unica; depositata il 6 febbraio 2017.

Il proprietario dell’ultimo piano aveva presentato domanda di sopraelevazione.

Il Comune aveva sospeso la valutazione della pratica sostenendo che fosse necessario il consenso degli altri condomini ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile.

Il TAR ha sentenziato che Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o del lastrico solare ha il diritto di sopraelevare a meno che l’opera realizzata non abbia un impatto negativo sulla sicurezza statica o limiti l’aria e la luce ai piani sottostanti.

In questo nostro articolo, vogliamo riferirci in particolare all’articolo 1127 del codice civile che cita testualmente:

“Art. 1127.

(Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio).

Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio puo’ elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.

Una sentenza discutibile sulla possibilità dei proprietari dell’ultimo piano o del lastrico solare alla sopraelevazione 1   

La stessa facolta’ spetta a chi e’ proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non e’ ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.

I condomini possono altresi’ opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennita’ pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante.

Egli e’ inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.”

Dell’articolo 1127 risulta essere degno di particolare attenzione il capoverso che dispone che: “…La sopraelevazione non e’ ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono”.

Ricordiamo che l’intera penisola italiana e soggetta alla normativa antisismica, per cui chi volesse sopraelevare un edificio deve consolidarne forzosamente la parte sottostante.

Vi dovrà essere, di conseguenza, piena conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/08).

Sarà, perciò, molto difficile se non impossibile che nel caso di sopraelevazione, la zona sottostante sia stata già predisposta con idonei lavori a conformarsi sotto l’aspetto antisismico a sostenere un piano in più.

E’ evidente che in carenza di ciò, dovrà essere interessato l’intero condominio (Salvo sopraelevazioni in legno), al quale si dovrà avanzare richiesta di tale consolidamento.

Poiché lo stesso, tecnicamente è sempre molto  invadente, ne risulterà, probabilmente e salvo casi particolari, un netto diniego

Per cui, non vediamo a chi possa portare beneficio tale decisione del TAR.

Sentenza TAR Trento 1 1   Sentenza 45/17 del TAR di Trento

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di
amedeu

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