Chi esegue un abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne anche se l’immobile oggetto dell’abuso è stato alienato

Chi esegue un abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne anche se, nel tempo, l’immobile oggetto dell’abuso è stato alienato.

Una decisione importante del Consiglio di Stato che chiarisce che il responsabile dell’abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, anche qualora abbia venduto l’immobile in cui il suddetto abuso è stato realizzato.

Questo è quanto emerso nella seduta del 09 maggio 2019 nella quale la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con sentenza del 20 giugno 2019 n° 4251 ha rigettato il ricorso presentato per annullare l’ordinanza relativa all’esecuzione delle opere necessarie per conformare l’intervento eseguito su un’immobile di proprietà di un successivo proprietario, ma i cui abusi erano stati realizzati dalla parte ricorrente che ai tempi dell’abuso era anche proprietaria.

La vicenda era sorta nel momento in cui il Comune aveva ingiunto alla originaria proprietaria ricorrente al C.d.S. e alla parte controinteressata attuale proprietaria dell’immobile nel quale era avvenuta una ristrutturazione di un negozio-magazzino con cambio di destinazione d’uso (da commerciale a residenziale), il ripristino e ordinava la realizzazione di diversi interventi, e ciò sia a carico della precedente proprietaria, sia a carico dell’attuale.

La proprietaria venditrice e prima responsabile dell’abuso  presentava ricorso al TAR.

L’intervento, eseguito dalla ricorrente su un immobile all’epoca di sua proprietà e in seguito trasferito alla controinteressata, era stato oggetto di una denuncia di inizio attività presentata dalla medesima in data 22 gennaio 2009 ed i cui lavori erano stati ultimati, come comunicato al Comune, nel settembre del 2009.

L’immobile, in seguito, cioè il 27 novembre 2009 era stato alienato alla parte controinteressata.

A seguito di un sopralluogo eseguito dall’Ufficio tecnico comunale e dalla Polizia municipale nel maggio del 2011, il Comune aveva avviato un procedimento di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.

Procedimento che si concludeva con l’ordine di sgombero dello stesso in quanto inabitabile a causa della sua anti igienicità.

Con altro procedimento sanzionatorio, si imponeva il ripristino e si ordinava la realizzazione di diversi interventi, e ciò sia a carico della precedente proprietaria (La quale presentava ricorso al TAR), sia a carico dell’attuale.

La questione giunta infine al Consiglio di Stato portava alla decisione che il responsabile dell’abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, a nulla valendo la circostanza dell’avvenuta alienazione dell’immobile in cui il suddetto abuso è stato realizzato ai fini della configurazione di tale tipo di responsabilità.

Difatti, nel caso in corso, non è la passata titolarità del diritto di proprietà sul bene a essere rilevante, ma la circostanza che l’appellante è l’esecutrice e la committente delle opere abusive.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, ribadito la legittimità dell’operato del Comune che, all’interno dell’ordinanza impugnata e causa della controversia, ha indicato la precedente parte proprietaria e ricorrente quale soggetto responsabile dell’abuso e, per questo motivo, obbligato a rimuoverlo.

 Sentenza C.d.S. n° 4251 del 20 giugno 2019

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di
amedeu

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