La responsabilità decennale della ditta per danni alle nuove costruzioni è ampliata anche alle ristrutturazioni, restauri e riparazioni

La responsabilità decennale della ditta per danni alle nuove costruzioni è ampliata anche alle ristrutturazioni a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n° 7756/2016.

La responsabilità decennale della ditta per danni alle nuove costruzioni è ampliata anche alle ristrutturazioni 1    

Una novità importantissima per i cittadini alle prese con le ristrutturazioni edilizie, che negli ultimi anni costituiscono la parte importante di un’edilizia in fase di trasformazione, in un Paese fatto di centri urbani storici e comunque di vecchie costruzioni, dove ormai si tende a costruire meno nuovi edifici e invece aumentano in maniera esponenziale gli interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente.

Il tutto è nato da una lite tra un condominio e una impresa edile, alla quale si contestavano lavori male eseguiti per una ristrutturazione, che avevano comportato evidenti danni all’edificio, quali la presenza di un quadro fessurativo sulle pareti interne ed esterne del fabbricato, che testimoniavano una condizione di degrado, e lo scollamento di quasi tutte le mattonelle del pavimento.

Ne è scaturita una causa civile e i giudici, in sede di primo grado con sentenza 7756/2016  hanno dato ragione ai condomini sulla base del contenuto dell’articolo 1669 del codice civile, che cita testualmente:

“Art. 1669.

(Rovina e difetti di cose immobili).

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche’ sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

E’ evidente che l’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce una responsabilità contrattuale di natura colposa, che per derivare da vizio di costruzione si presume senza dubbio a carico dell’appaltatore (salvo naturalmente provare che non vi siano corresponsabilità).

L’articolo 1669 si è applicato, fino a questa sentenza, quando si trattava di edifici nuovi o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, che nel corso di dieci anni dal loro compimento , per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovinino in tutto o in parte , ovvero presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

Relativamente all’applicazione di detto articolo il committente o i suoi aventi causa, devono fare una denuncia entro un anno dalla scoperta del vizio o del difetto; ed il suo diritto si prescrive dopo un anno dalla suddetta denuncia.

I difetti di cui all’articolo 1669 devono essere talmente gravi da influire notevolmente sulla stabilità della costruzione, anche se non vi è immediata minaccia di crollo di tutta o in parte di essa.

In fase di appello il giudice aveva ribaltato la sentenza, affermando che l’articolo 1669 poteva essere applicato solo alle nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni.

Infine la Corte di Cassazione, Sezioni Unite in data  27 marzo 2017 si è pronunciata circa la sentenza , n. 7756. e ha capovolto il giudizio, sentenziando che l’impresa è responsabile non solamente in caso di nuove costruzioni ma anche di opere più limitate, come le ristrutturazioni i restauri e le opere edilizie minori, che possono rovinare o mettere in pericolo l’immobile.
 
I giudici hanno punrtualizzato che per gravi difetti devono intendersi quelli riguardanti le parti essenziali degli immobili che garantiscono la stabilità e la conservazione.

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Tra questi rientrano i vizi della pavimentazione, delle scale, delle recinzioni, degli impianti e dovuti all’umidità.
 
L’impresa che aveva realizzato i lavori è stata perciò condannata al risarcimento e alla riparazione dei danni causati

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di
amedeu

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