Per dichiarare un edificio abusivo, questi deve essere ultimato

Per dichiarare un edificio abusivo, questi deve essere ultimato.

Questa è la conclusione della Corte di Cassazione, terza sezione penale che, con la sentenza n. 48002/2014 depositata il 20 novembre, ha riconosciuto che l’ultimazione di un edificio, ed in questo caso di un immobile abusivo, coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.

 
Per dichiarare un edificio abusivo, questi deve essere ultimato. 1    
 

Gli autori di un illecito abusivo hanno basato il loro ricorso alla Corte di Cassazione, terza sezione penale, sulla presunta avvenuta prescrizione di tale illecito urbanistico e paesaggistico, effettuando, in particolare, il conteggio del periodo necessario per la prescrizione,  a partire dall’anno 2004, epoca nella quale , a loro dire, l’immobile abusivo era finito.

I ricorrenti  hanno lamentato l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) del Codice di Procedura Penale,  con riferimento al mancato riconoscimento dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione secondo il disposto degli articoli 157, e 158, del cod. pen., (erronea applicazione della legge penale con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione)  sul rilievo che la costruzione era stata ultimata, appunto, nell’anno 2004.

La Corte distrettuale è giunta a ritenere, con riferimento ad entrambi i reati (sia urbanistico che paesaggistico), che non si potesse applicare la prescrizione anche in considerazione, tra le altre cose che, l’attività di abusivismo fosse tuttora in corso non essendo stato ancora l’immobile ultimato.

Infatti la Corte di Cassazione, con riferimento al reato urbanistico, ha ribadito che, in tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo, deve ritenersi ultimato solo l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011) al punto che anche l’uso effettivo dell’immobile, se pure accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l’immobile abusivamente realizzato, coincidendo l’ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011).

Nel caso in esame, è risultato evidente che l’immobile non era completato essendo mancante degli infissi, degli impianti elettrici e dell’imbiancatura

Ne consegue che secondo la Cassazione, un immobile può essere considerato ultimato solo se funzionale e dotato di tutti i requisiti di abitabilità e agibilità.

In sostanza, a detta dei giudici, l’ultimazione coincide con la fine dei lavori, che deve comprendere la rifinitura degli interni e degli esterni e percio devono quindi essere presenti anche gli infissi e gli impianti, e gli interni devono essere stati imbiancati.

Corte di cassazione logo 1 1 Sentenza 48002/2014

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.