Chiarimenti da parte di una Regione circa gli interventi in zone sismiche.
Regione Toscana
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 luglio 2009, n. 36/R la Regione Toscana ha approvato il Regolamento di Attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
Tale Decreto è entrato in vigore il 18/08/2009 – (Bollettino ufficiale della Regione Toscana n° 25 del 17/07/2009)
Di seguito Vi riportiamo gli articoli 10-11-12 di tale Decreto, importanti ai fini della definizione, classificazione ed ininfluenza degli interventi in zona sismica:
Art.10 – Varianti sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è considerata variante sostanziale la variante che:
a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
b) comporta una nuova verifica globale dell’intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d’uso diverse;
c) comporta una nuova verifica globale dell’intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d’uso di un piano;
d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dall’articolo 11 comma 1.
Art.11 – Varianti non sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della l.r.1/2005, è considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso allineamento murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 bis, comma 8, le varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia già stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 bis della l.r.1/2005, non sono soggette a preventiva autorizzazione ma soltanto al preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.
Art. 12 – Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità
1. Non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r.1/2005:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;
b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi.
2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:
a) la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;
b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.
c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali;
d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate;
e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell’edificio;
f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate;
g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;
h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;
i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci;
j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati;
k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l’orditura principale;
l) l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture;
m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera;
o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza;
p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune;
q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.
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