Sentenza 4755/2013. Il fotovoltaico può essere realizzato in zona agricola anche se il PRG non lo prevede.

Una sentenza molto importante del Consiglio di Stato stabilisce che in zona agricola si può realizzare un impianto fotovoltaico anche se le previsioni del Piano Regolatore Generale e della Regione non lo consentono.

Una sentenza molto importante che fa capo ad una direttiva comunitaria sullo sviluppo delle energie alternative e recepita interamente dalla legislazione italiana.

Quindi il parere contrario di una Regione ad una installazione di pannelli fotovoltaici in aree agricole viene superato da questa importante sentenza (Sentenza n° 4755 del 26/09/2013 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale Sezione Quinta)

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto, rubricato al n. 665/2010, la Federazione Coldiretti del Veneto e alcuni privati impugnavano la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 740 in data 15 marzo 2010, avente ad oggetto "autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di picco 48 MWp – Comune di Canaro (RO), località Saline, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4 del Dlgs 29.12.2003 n. 387",

Il Consiglio di Stato si è dovuto quindi  pronunciare sul ricorso, presentato al Tar del Veneto dalla Federazione Coldiretti del Veneto e da privati cittadini, contro le autorizzazioni all’installazione di un impianto fotovoltaico, rilasciate dalla Regione e dalle autorità di bacino

I ricorrenti riferivano che con provvedimento della Giunta della Regione Veneto n. 740/2010, era stata autorizzata,  su area di circa 120 ha, insistente su z.t.o. agricola E2, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in Comune di Canaro, loc. Saline.

Impianto fotovoltaico in zona agricola 1   

I ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’autorizzazione unica per violazione dell’art. 44 della L.R. 11/04 e dell’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G., norme che non contemplano tra gli interventi ammessi in zona agricola la realizzazione di un impianto fotovoltaico, bensì, solo interventi funzionali all’attività agricola.

Il Consiglio di Stato, pur osservando che l’intervento non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale, ha sottolineato che il Decreto Legislativo 387/2003 ammette esplicitamente la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone agricole, in quanto la norma costituisce, più che espressione di un principio, l’attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell’Unione Europea, in rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la  2001/77/CE.

Di seguito riportiamo il testo della sentenza 4755/2013

logo word    Sentenza 4755/2013

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amedeu

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